Diffusione impianti Fer e bilanciamento con tutela ambientale
Milano, 6 dicembre 2021 - 15:07

Diffusione impianti Fer e bilanciamento con tutela ambientale

Non c'è una prevalenza tout court dell'interesse alla realizzazione degli impianti di energia rinnovabile su quello alla tutela ambientale: richiesto giudizio di compatibilità analitico e puntuale.

Per quanto gli impianti Fer siano, ex art 12, comma 1, del Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, “di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti", è infatti necessario che lo svolgimento del giudizio di compatibilità ambientale, che precede l’installazione, debba essere svolto in modo analitico e puntuale e non attraverso formule stereotipate.

Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza del 12 novembre 2021, n. 7550 interpretando il "principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili" che deriva dalle direttive comunitarie.

Richiamando la Corte Costituzionale che nel 2011 e nel 2012 dichiarò l’illegittimità di norme della Regione Sardegna e della Provincia autonoma di Trento che “estendevano a vaste aree una previsione generale di non insediabilità degli impianti de quibus”, i giudici amministrativi ritengono allo stesso tempo che considerare l'interesse alla realizzazione degli impianti sempre prevalente sulla tutela dell'ambiente è errato.

Tale interpretazione comporterebbe per il Cds “la sterilizzazione (e, quindi, la negazione) del bilanciamento di interessi cui è istituzionalmente preposta l'autorità competente in materia di Via …”.