Superbonus 110%, le istituzioni di assistenza e beneficenza non sono ammesse
Gli Istituti di assistenza e beneficenza, anche se si occupano di social housing, non possono accedere al Superbonus. In questo caso le detrazioni spettano solo agli inquilini.
Il dubbio è sorto a un'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (Ipab), che si configura come un ente senza scopo di lucro e si occupa di affittare le unità abitative a canoni calmierati a persone bisognose. L'istante chiede se può usufruire delle detrazioni maggiorate del 110% per interventi di efficienza e di adeguamento sismico degli immobili.
Con la risposta n. 804 del 10 dicembre 2021, l'Agenzia delle entrate chiarisce che nonostante l'Ipab si occupi di social housing, manca dei requisiti per poter usufruire del Superbonus 110%. Inoltre, le Ipab non sono assimilabili alla categoria delle Iacp (Istituti autonomi di case popolari), per le quali è possibile accedere alle detrazioni maggiorate, così come previsto dal comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Tuttavia, nella risposta viene precisato che gli inquilini del complesso immobiliare, previo consenso dell'ente proprietario, in quanto persone fisiche possono usufruire delle detrazioni per l'efficientamento energetico e l'adeguamento sismico.
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