Fotovoltaico, mera riduzione pannelli non scusa autorizzazione tardiva
È tenuta al risarcimento del danno la Regione che ritarda ingiustamente il rilascio dell'autorizzazione rendendo l'impianto Fer irrealizzabile a causa degli incentivi meno favorevoli sopravvenuti nel frattempo.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato il 9 dicembre con la sentenza del n. 8205 in merito alla domanda di risarcimento avanzata da una società che aveva richiesto l'autorizzazione per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 3,337 megawatt. Nel corso del procedimento autorizzativo la P.a. aveva chiesto una modifica del profilo morfologico generale dell'impianto.
Ma la conclusione tardiva del procedimento, contravvenendo all'obbligo di cui all’articolo 12 del Dlgs 387/2003, non può essere giustificata dalla richiesta di riduzione di potenza per rispettare l'interesse pubblico di mitigazione dell'impatto ambientale dell'impianto.
Per i giudici amministrativi infatti l'intervento richiesto dalla P.a. non dava origine a un nuovo progetto né comportava una modificazione sostanziale dell'originale, corrispondendo piuttosto a una mera riduzione dei pannelli.
L'adozione tardiva dell'autorizzazione ha inoltre causato un danno al privato dovuto al mancato accesso agli incentivi tariffari connessi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nelle more del procedimento autorizzativo è infatti sopravvenuta una normativa sfavorevole che ha reso il progetto irrealizzabile.
Pertanto, la Regione è tenuta al risarcimento del danno conseguente alla ritardata conclusione del procedimento autorizzativo (ex articolo 12 citato) secondo i criteri dettati dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria con sentenza n. 7 del 23 aprile 2021.
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