Eolico, applicabile il coefficiente del 6%
Milano, 17 dicembre 2021 - 17:03

Eolico, applicabile il coefficiente del 6%

a cura di Olindo Casullo

Per gli impianti eolici è applicabile il coefficiente del 6% ai fini del test di operatività, ammesso che per i componenti degli impianti vengano dichiarati ricavi almeno pari ai ricavi presunti per legge.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate con la Risposta a interpello del 16 dicembre 2021, n. 819 chiarendo i dubbi di una Srl proprietaria di un impianto eolico di potenza nominale pari a 10,5 MW, che ottiene ricavi sia dalla vendita diretta dell'energia ad un trader/grossista, che dall'incentivo erogato dal Gestore dei servizi energetici, così come stabilito dal Dm 23 luglio 2016.

La Società non superando il test di operatività (che somma tutte le componenti positive di reddito, così come emergono in bilancio), chiede se sia applicabile il coefficiente del 6% ai fini del calcolo dello stesso test di operatività, come viene previsto per gli impianti fotovoltaici dalla circolare del 19 dicembre 2013, n. 36/E.

Ricordiamo che il mancato superamento del test di operatività impone ai contribuenti di dimostrare l'esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno permesso il conseguimento di ricavi effettivi, almeno pari a quelli presunti per legge.

Pertanto, l'Agenzia conferma che anche per gli impianti eolici il contribuente dovrà applicare il coefficiente del 6% previsto per i beni immobili (anziché il più penalizzante coefficiente del 15%), indipendentemente se gli stessi siano inquadrati come beni mobili o immobili. L'estensibilità del coefficiente presuppone però che anche per tali beni (ovvero quelli che compongono l'impianto eolico) venga dichiarato un valore dei ricavi almeno pari al valore dei ricavi presunti, indipendentemente dalla natura attribuita all'investimento per finalità tributarie.