Milano, 5 gennaio 2022 - 11:16

Fer, chiarimenti dall'Ade su trattamento Iva nei Ppa

L'Iva sui differenziali del prezzo dell'enegia elettrica nei contratti a lungo termine va applicata alla differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti.

Questo in sintesi quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione del 3 gennaio 2022, n. 1/E, che fornisce chiarimenti sul trattamento Iva dei differenziali legati alla variazione del prezzo dell'energia elettrica.

In particolare, la richiesta di chiarimenti riguarda una società che ha sottoscritto un contratto di compravendita Ppa (Power purchase agreement) e che prevede l'acquisto dell'energia elettrica prodotta e messa in rete da un impianto fotovoltaico.

Con il contratto Ppa sottoscritto, l'energia è acquistata a prezzo fisso e per un periodo temporale predeterminato, con regolazione e impegno al versamento dei differenziali di prezzo a copertura del rischio di oscillazione del prezzo dell'energia.

In questi casi, chiarisce l'Agenzia, si è in presenza di un contratto di finanza derivata (swap) e cioè un "contratto aleatorio con cui le parti si obbligano reciprocamente all'esecuzione, l'una nei confronti dell'altra, alla scadenza di un termine prestabilito, di una certa prestazione pecuniaria, il cui ammontare è determinato da un evento incerto. Effettuati i calcoli all'esito del periodo pattuito, uno dei contraenti si trova a debito nei confronti dell'altro ed è tenuto a pagare la differenza".

Come ci si regola ai fini Iva quando si è di fronte a questo tipo di contratti? L'Amministrazione finanziaria risponde che la "base imponibile deve essere individuata nell'importo dello stesso differenziale monetario, come previsto dall'articolo 4 della legge 146/1998 (come modificata dalla legge 133/1999)", secondo cui "agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le operazioni dipendenti da contratti pronti contro termine ... si intendono unitariamente come prestazioni di servizi di finanziamento, aventi per base imponibile la differenza tra il corrispettivo a termine e quello a pronti".

L'Agenzia ha anche chiarito che non ha più valore quanto stabilito dalla Risoluzione n. 77 del 1998.