Autorizzazioni Fer, novità in Puglia
Solo interventi di modifica non sostanziale agli impianti installati in aree non idonee e via libera all’installazione di impianti Fer nei siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate.
Con la Lr 30 dicembre 2021, n. 51, la Regione ha dettato alcune disposizioni sulle autorizzazioni agli impianti a fonte rinnovabile.
Nello specifico, fintanto che non verranno individuate le aree non idonee alla localizzazione di impianti ai sensi del Dlgs 199/2021, si continua a fare riferimento al Regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24 e al Piano paesaggistico territoriale della Regione Puglia (PPTR), con le seguenti accezioni:
• nelle aree non idonee sono consentiti solo interventi di modifica non sostanziale (come definite dall’articolo 5, commi 3 e seguenti, Dlgs 28/2011). In tali casi, l’esercente l’impianto è obbligato alla rimessa in pristino a proprio carico, anche in caso di dismissione parziale e limitatamente alla parte di impianto dismessa;
• nei siti oggetto di bonifica (inclusi i siti di interesse nazionale) situati all’interno delle aree non idonee sono consentiti interventi per la realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e sistemi di accumulo. Sono esclusi gli impianti termoelettrici, tranne che nel caso di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante;
• non sono preclusi, anche se ricadenti in aree non idonee, gli interventi nelle aree interessate da cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, purché siano oggetto di un preliminare intervento di recupero e di ripristino ambientale, nel rispetto della normativa regionale, con oneri a carico del soggetto proponente.
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