Fiscalità incentivi autoconsumo e comunità energetiche, chiarimenti dall'Entrate
Precisazioni sul trattamento Iva da applicare alla tariffa premio incentivante, al ristoro di componenti tariffarie e al corrispettivo per la vendita dell'energia. Chiarimenti anche al trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette.
Con la Risposta del 20 gennaio 2022, n. 37, l'Agenzia delle entrate chiarisce quale trattamento fiscale vada applicato alle somme che il Gestore dei servizî energetici eroga a favore degli autoconsumatori collettivi e delle comunità energetiche, come previsto dal Dl 30 dicembre 2019 n. 162.
Per quanto riguarda il trattamento Iva, l'Agenzia chiarisce che essa non si deve applicare né alla tariffa premio incentivante, né al ristoro di componenti tariffarie.
Diversa è la questione se parliamo del corrispettivo erogato per la vendita dell'energia. In questo caso, molto dipende da come si configura il soggetto referente: non va applicata se il "referente" del gruppo di autoconsumo collettivo sia un condominio oppure una comunità energetica, costituita sotto forma di ente non commerciale.
Stessa cosa vale anche nell'ipotesi in cui il "referente" del gruppo di autoconsumo collettivo sia il proprietario di un edificio, non in condominio, persona fisica non svolgente attività d'impresa, arte o professione.
Per converso, l'Iva va applicata nel caso in cui il "referente" del gruppo di autoconsumo collettivo sia un produttore di energia elettrica che svolge attività d'impresa o arte e professioni.
Analogo il caso del trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette: la tariffa incentivante e i ristori non assumono rilevanza reddituale. Al contrario, il corrispettivo per la vendita dell'energia è fiscalmente rilevante perché si configura come un reddito diverso.
L'Agenzia delle entrate chiarisce anche come vanno considerate le somme percepite dalle comunità energetiche ai fini Ires.
Maggiori informazioni nei Riferimenti in basso.
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