Bonifiche, Mite rivede regole per finanziamento "siti orfani"
Se le risorse stanziate ex Dm 29 dicembre 2020 non bastano per completare la bonifica, il beneficiario, fermo restando il divieto di doppio finanziamento pubblico, può individuare altre fonti di finanziamento.
È questa una delle principali novità che il decreto Mite 28 dicembre 2021 apporta al funzionamento del Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti "orfani" — ovvero dei siti contaminati in relazione ai quali il responsabile dell'inquinamento non provvede, non è individuabile o non conclude gli interventi intrapresi — approvato con Dm Ambiente 29 dicembre 2020 e dotato di un budget di 105 milioni di euro.
Oltre ad aprire ai finanziamenti "esterni" per il completamento degli interventi, il Dm 28 dicembre 2021 stabilisce le regole da seguire nel caso di soggetto beneficiari che rinunciano al finanziamento loro destinato, introduce la possibilità di finanziare il programma con eventuali e ulteriori risorse aggiuntive che dovessero rendersi disponibili e include esplicitamente gli interventi di "ripristino ambientale" nell'elenco delle attività finanziabili.
Documenti di riferimento
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Bonifica siti contaminati - Programma nazionale di finanziamento degli interventi dei siti orfani - Attuazione legge 145/2018
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Dm Transizione ecologica 28 dicembre 2021
Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani - Modifica del decreto 29 dicembre 2020
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Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021 - Stralcio - Disposizioni in materia di rifiuti, acque, appalti, energia, territorio, trasporti, inquinamento acustico
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Dm Ambiente 25 ottobre 1999, n. 471
Bonifica dei siti inquinati
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati