Aee, apparecchi medici: deroghe allo stop all'uso di ftalati
Il Ministero della transizione ecologica ha recepito le regole Ue sulle deroghe al divieto all'uso di alcuni ftalati nei dispositivi medici ai sensi del Dlgs 27/2014 sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee).
Il Dm Transizione ecologica 28 dicembre 2021 attua le direttive 2021/1978/Ue, 2021/1979/Ue e 2021/1980/Ue e le modifiche hanno riguardato l'allegato IV al Dlgs 27/2014 che stabilisce le deroghe al divieto di usare alcune sostanze pericolose nei dispositivi medici. In particolare è stata prevista l'esenzione dal divieto di uso del bis (2-etilesil) ftalato (Dehp), butil benzil ftalato (Bbp), dibutil ftalato (Dbp) e diisobutil ftalato (Dibp) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici.
Possibile utilizzare anche il bis (2-etilesil) ftalato (Dehp) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (Rmi). Infine spazio anche alla possibilità di usare il ftalato di bis (2-etilesil) (Dehp) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi.
Tutte le deroghe si applicano retroattivamente dal 21 luglio 2021.
Documenti di riferimento
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Direttiva Commissione Ue 2021/1978/Ue
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato IV direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di bis(2-etilesil) ftalato (Dehp), butil benzil ftalato (Bbp), dibutil ftalato (Dbp) e diisobutil ftalato (Dibp) nei pezzi di ricambio recuperati da e utilizzati per la riparazione o il rinnovo di dispositivi medici
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Direttiva Commissione Ue 2021/1979/Ue
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato IV della direttiva n. 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del bis(2-etilesil) ftalato (Dehp) nei componenti plastici delle bobine di rilevamento per la risonanza magnetica per immagini (Rmi)
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Direttiva Commissione Ue 2021/1980/Ue
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Modifica dell'allegato IV della direttiva 2011/65/Ue per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ftalato di bis(2-etilesil) (Dehp) negli elettrodi iono-selettivi per l'analisi dei fluidi corporei umani e/o dei fluidi di dialisi
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Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Attuazione direttiva 2011/65/Ue - Modifica del Dlgs 151/2005
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Dm Transizione ecologica 28 dicembre 2021
Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) - Attuazione delle direttive 2021/1978/Ue, 2021/1979/Ue e 2021/1980/Ue sulla deroga al divieto dell'uso di ftalati in dispositivi medici
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Batterie/Pile/Accumulatori - Apparecchiature elettriche ed elettroniche
La normativa ambientale disciplina le varie fasi del ciclo di vita dei beni destinati ad immagazzinare e restituire energia. Le regole riguardano progettazione e fabbricazione a ridotto impatto ambientale di batterie, pile ed accumulatori, nonché la loro gestione come rifiuti una volta a fine vita. Analoghe norme sono previste per apparecchiature elettriche ed elettroniche (cd. “Aee”) e relativi rifiuti (cd. “Raee”). Nell'area, il monitoraggio dell'evoluzione legislativa di interesse e la segnalazione delle novità.