Agrivoltaico meno impattante del fotovoltaico
È illegittimo negare l'autorizzazione a un impianto agrivoltaico senza tenere in conto le differenze tecniche che lo distinguono da un impianto fotovoltaico classico.
Questo in sintesi quanto deciso dal Tar Lecce nella sentenza del 12 febbraio 2022, n. 248 in merito ai pareri negativi espressi da più amministrazioni ai fini autorizzativi di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare, di potenza complessiva pari a 6,6 MW.
Secondo i Giudici, le amministrazioni coinvolte hanno affermato il contrasto del progetto con un punto del Piano paesaggistico territoriale regionale che però non considera gli impianti agro-fotovolatici di nuova generazione.
Nello specifico, non sono state considerate le migliorie apportate dal proponente del progetto che, rispetto a quello iniziale, è passato da un impianto fotovoltaico tout court ad un impianto agrivoltaico.
Quest'ultimo, si legge nella sentenza, a differenza del primo, garantirebbe la coltivazione agricola di più dell’80% della superficie disponibile, nonché il pascolo e ricovero di ovini e, infine, l'allevamento di api stanziali sul sito.
Non solo, nel diniego non sono state valutate neppure delle misure di mitigazione proposte nella fase di cantiere e in quella di esercizio, mediante la piantumazione di uliveti in modo da produrre un effetto naturale rispetto al contesto tipico locale.
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Sentenza Tar Lecce 12 febbraio 2022, n. 248
Energia - Fonti alternative - Autorizzazione impianto agrivoltaico ex articolo 12 del Dlgs 387/2003 - Diniego - Illegittimità - Errori di valutazione - Sussistenza - Peculiarità dell'agrivoltaico rispetto al fotovoltaico - Rilevanza
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