Impianti Fer, iter autorizzativo non prescinde da collaborazione proponente
La pubblica amministrazione non risponde del danno derivante dalla perdita della tariffa incentivante se il ritardo nella convocazione della Conferenza di servizi è attribuibile al proponente dell'impianto fotovoltaico.
Lo ha stabilito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza del 15 febbraio 2022, n. 197 decidendo sulla richiesta di risarcimento del danno avanzata dal proponente sia per le spese dovute al mantenimento della struttura deputata alla realizzazione del progetto che per la perdita della tariffa incentivante (IV Conto Energia).
La società aveva presentato l'istanza di autorizzazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico senza la documentazione prevista dal Pears (Piano energetico e ambientale regionale).
L'integrazione della documentazione, avvenuta due anni dopo, unitamente alla mancanza di cura e diligenza del proponente nell'evitare la dilatazione della tempistica di ottenimento dell'autorizzazione e di accesso alle tariffe incentivanti, rientrano per i giudici nella violazione degli obblighi di collaborazione con l’Amministrazione.
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Sentenza Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana 15 febbraio 2022, n. 197
Energia - Autorizzazione di impianti a fonti rinnovabili ex articolo 12, Dlgs 387/2003 - Procedimento autorizzatorio - Ritardo nella convocazione della Conferenza di servizi dovuto a incompletezza della domanda - Responsabilità dell'Amministrazione - Insussistenza - Richiesta di risarcimento da ritardo nella conclusione del procedimento - Condizioni ex articolo 1227, comma 2, Codice civile - Comportamento collaborativo del creditore - articolo 1, comma 2-bis, legge 241/1990 - Risarcibilità del danno che l'azienda non avrebbe subito se avesse collaborato con l'Amministrazione - Esclusione - Sussistenza