Realizzazione impianti idroelettrici, idoneità aree sempre da valutare
Nell'individuare le aree non idonee alla realizzazione di un impianto Fer, la Regione deve attenersi alle Linee guida nazionali e, in attesa degli atti di programmazione, tenere conto della Vinca.
Lo stabilisce l'ordinanza della Cassazione, sezioni unite, del 16 febbraio 2022, n. 5048 dichiarando la legittimità delle autorizzazioni all'installazione di due impianti di derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico ricadenti in aree di altissimo valore naturalistico.
Come previsto dall'articolo 12 del Dlgs 387/2003, l'obiettivo delle linee guida nazionali è quello di assicurare un corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. A tal fine non solo l'individuazione di aree e siti non idonei alla realizzazione di impianti deve tenere conto delle dimensioni e delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, ma non può in ogni caso riguardare zone genericamente soggette alla tutela ambientale né fasce di rispetto se non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela.
In mancanza degli atti di programmazione regionali, il Molise ha dunque correttamente rilasciato le due autorizzazioni uniche in seguito alla procedura di Valutazione di incidenza ambientale che ha dato esito negativo a conferma che – precisano i giudici – non esiste un'area non idonea in assoluto ad accogliere impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Riferimenti
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Ordinanza Corte di Cassazione 16 febbraio 2022, n. 5048
Idroelettrico - Concessione derivazione acque pubbliche in aree con valore naturalistico - Idoneità aree per la realizzazione degli impianti - Individuazione ex linee guida nazionali - Autorizzazione unica ex articolo 12 del Dlgs 387/2003 – Rilascio – Legittimità - Valutazione incidenza ambientale negativa - Propedeuticità - Sussistenza