Milano, 10 marzo 2022 - 14:45

Sottoprodotti, CdS legittima export commerciale

Per il Consiglio di Stato la cessione a una società commerciale estera - invece che a una specifica attività produttiva di riutilizzo - non trasforma il residuo di produzione qualificato come sottoprodotto in rifiuto.

Il Consiglio di Stato (sentenza 1336/2022) ha così confermato l'annullamento del provvedimento con il quale l'Agenzia delle dogane, previa riclassificazione — dalla categoria sottoprodotto/Mps a quella di rifiuto – di un carico di plastica triturata multicolore da scarti di lavorazione destinato all'esportazione, aveva invitato la società proprietaria a riprendere e smaltire gli stessi rifiuti ai sensi del regolamento 1013/2006/Ce.

Secondo l'Agenzia ricorrente, la qualifica di sottoprodotto del materiale — nonostante lo stesso presentasse tutte le caratteristiche richieste dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, come verificato dalla stessa Agenzia — andava esclusa in quanto la vendita del carico a una società estera di "general trading", invece che a una specifica attività produttiva di riutilizzo del materiale ceduto, minerebbe la "certezza" del riutilizzo.

Di diverso avviso invece il Tar della Liguria e il Consiglio di Stato, secondo i quali le informazioni contenute nella scheda tecnica del prodotto, unitamente alla documentazione contrattuale dell'operazione (dalla quale si evince il pagamento di un prezzo da parte dell'acquirente) appaiono indici "univoci e adeguati" nel supportare la valutazione prognostica circa il successivo riutilizzo del prodotto.

Documenti di riferimento

  • Sottoprodotti, Mps & End of waste

    La mappa ragionata delle norme (generali) relative al confine tra "rifiuto" e "non rifiuto" nonché di quelle (specifiche) afferenti alle categorie dei sottoprodotti, delle materie prime secondarie, delle sostanze od oggetti derivanti da procedimenti di "cessazione della qualifica di rifiuto"

  • Circolare MinAmbiente 30 maggio 2017, n. 7619

    Sottoprodotti - Circolare esplicativa per l'applicazione del Dm 264/2016 recante i criteri indicativi per la qualifica delle biomasse "residuali" - Articolo 184-bis, comma 2, Dlgs 152/2006

  • Dm Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264

    Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti - Articolo 184-bis comma 2, Dlgs 152/2006

  • Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1013/2006/Ce

    Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce

  • Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV

    Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

  • Sentenza Consiglio di Stato 24 febbraio 2022, n. 1336

    Rifiuti - Esclusioni - Sottoprodotti - Attività di stampa di materie plastiche - Scarti di lavorazione macinati e reimmessi sul mercato in qualità sottoprodotti - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Caratteristiche fisico-meccaniche immutate durante il ciclo di produzione - Rilevanza - Sussistenza - Pagamento di un prezzo da parte dell'acquirente - Rilevanza - Sussistenza - Circolare MinAmbiente 7619/2017 - Certezza del riutilizzo - Utilizzo di indici rilevatori affidabili ai fini di valutazione prognostica - Legittimità - Sussistenza - Esportazione - Cessione a una società commerciale - Rilevanza - Insussistenza - Contratto tra organizzatore della spedizione e destinatario ai sensi dell'articolo 18 del regolamento 1013/2006/Ce - Circolare MinAmbiente 7619/2017 - Obbligo dei soggetti coinvolti di dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti ai sottoprodotti limitatamente a quanto sia nella propria disponibilità e conoscenza - Sussistenza - Contrasto con l'articolo 5 del Dm 264/2016 - Insussistenza