Milano, 23 marzo 2022 - 13:02

Tutela paesaggio rafforzata in Codice penale e Dlgs "231"

Dal 23 marzo 2022 sono in vigore le nuove disposizioni del Codice penale che inaspriscono la tutela del paesaggio con riflessi anche sulla responsabilità amministrativa degli Enti ex Dlgs 231/2001.

La legge 9 marzo 2022, n. 22 nel rivedere il sistema punitivo dei reati in danno di beni culturali e paesaggio, inserisce nel Codice penale un nuovo Titolo VIII-bis che, tra l'altro, inasprisce la tutela del paesaggio introducendo il delitto di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito, anche colposi, di beni paesaggistici, nonché quello di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici. Contestualmente sono abrogate le norme penali in materia già contenute in altre parti del Codice penale o nel Dlgs 42/2004 (T.U. beni culturali).

Stretta anche sulla responsabilità amministrativa degli Enti se i reati paesaggistici sono commessi da manager o dipendenti dell'impresa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente ex Dlgs 231/2001. In particolare i reati presupposto che fanno scattare la responsabilità dell'Ente sono il reato di devastazione e saccheggio di beni paesaggistici (articolo 518-tercedies, Codice penale) nonché la distruzione, dispersione, deterioramento di beni paesaggistici (articolo 518-duodecies, Codice penale).

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