Abruzzo, illegittima sospensione Fer in aree agricole di qualità
La Corte Costituzionale dice no alla norma regionale che sospende le procedure autorizzative di impianti di produzione di energia eolica e di fotovoltaico, in attesa dell'individuazione delle aree idonee.
Con la sentenza n. 77/2022 i Giudici costituzionali dichiarano l’illegittimità dell’articolo 4 della legge regionale 8/2021 che introduce una moratoria delle procedure autorizzative in corso di impianti Fer ,in attesa della pianificazione regionale delle aree idonee.
Per la Corte Costituzionale, la sospensione — che riguarda impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera — vìola i principi fondamentali sulla celerità delle procedure amministrative.
La valutazione in concreto degli interessi coinvolti nell'installazione di impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili non può infatti essere condizionata né impedita dalle norme regionali, anche se temporaneamente come nel caso in esame.
A nulla rileva che la sospensione delle autorizzazioni degli impianti sia limitata alle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e di particolare pregio. Si tratta infatti di interessi che sarebbero comunque valutati nella sede del procedimento di autorizzazione.
Si segnala che la decisione Corte Costituzionale, depositata il 25 marzo 2022 ma intervenuta l'8 febbraio dello stesso anno, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4 della legge 8/2021 prima che intervenissero le modifiche apportate dalla legge regionale dell'Abruzzo 5/2022 che dal 19 marzo 2022 ha abrogato la disposizione normativa in questione sostituendola con la nuova.
Quest'ultima elimina qualunque moratoria o sospensione delle autorizzazioni e prevede solo che siano i Comuni, entro il 31 maggio 2022, a deliberare per individuare le zone del territorio comunale inidonee all'installazione degli impianti da fonti rinnovabili limitatamente alle zone agricole caratterizzate da produzione agro-alimentari di qualità.
Dal primo giugno 2022, a prescindere o meno degli interventi comunali l'autorizzazione per gli impianti a fonti rinnovabili, sarà esercitata dalla Regione senza vincoli e sebbene non siano state ancora individuate le aree idonee agli impianti.
Riferimenti
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Sentenza Corte Costituzionale 25 marzo 2022, n. 77
Energia - Autorizzazione di impianti di produzione di energia eolica, grandi installazioni di fotovoltaico a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti - Sospensione dei procedimenti in corso in attesa della pianificazione regionale delle aree idonee - Articolo 4, Lr Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 - Violazione dei principi fondamentali in materia di energia che affidano a celeri procedure amministrative di valutare gli interessi coinvolti nell'installazione di impianti a fonti rinnovabili - Illegittimità costituzionale - Sussistenza
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Lr Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8
Disposizioni varie - Stralcio - Sospensione autorizzazioni impianti eolici, fotovoltaici e rifiuti - Prevenzione frammentazione "artificiosa" dei progetti