Milano, 21 aprile 2022 - 16:54

Sottoprodotti, ampliate tipologie per produzione biogas e biometano

Aumentano i sottoprodotti utilizzabili in ingresso negli impianti per la produzione di biogas e biometano, secondo quanto previsto dal Ddl di conversione del Dl 17/2022 approvato definitivamente il 21/4/2022.

Il nuovo articolo 12-bis del Dl 17/2022 inserito dal Ddl di conversione prevede l'ammissibilità in ingresso negli impianti per la produzione di biogas e biometano dei sottoprodotti indicati ai punti 2 e 3 della tabella 1.A del Dm 23 giugno 2016 (Incentivi per la produzione di energia diversa dal fotovoltaico). Si tratta in particolare dei sottoprodotti da attività agricola, da allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali (ad esempio sottoprodotti derivanti dalla trasformazione di ortaggi, frutta, cereali). Tali sottoprodotti si considerano inoltre ricompresi nella definizione di "residui dell'attività agroalimentare" ex articolo 3, comma 1, lettera i) del Dm 25 febbraio 2016 sulla produzione e utilizzazione agronomica del digestato.

Lo scopo è quello di semplificare il processo produttivo negli impianti per la produzione di biogas e biometano. Il tutto naturalmente se sono rispettate le condizioni previste dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 (sulla qualifica di sottoprodotto) e le condizioni del Titolo IV del citato Dm 25 febbraio 2016 che regolano l'utilizzo agronomico del digestato.

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