Conversione Dl 17/2022, confermate novità per rifiuti e sottoprodotti
In vigore dal 29 aprile 2022 le deroghe per il recupero energetico rifiuti nei cementifici e l'allargamento dei sottoprodotti utilizzabili per la produzione di biogas e biometano.
In particolare la legge 27 aprile 2022, n. 34 ha aggiunto il comma 5-bis all'articolo 4 del Dl 17/2022 introducendo una disciplina di favore (fino al 31 dicembre 2022) per gli impianti di produzione di cemento autorizzati alle operazioni di recupero energetico rifiuti R1 (utilizzo rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia ex allegato C alla Parte IV, Dlgs 152/2006). Nel dettaglio si prevede che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, nel caso di svolgimento di operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.
La deroga si applica previa comunicazione all'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'Arpa territorialmente competente e fermo restando il rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza ex articolo 26-bis, Dl 113/2018, convertito dalla legge 132/2018.
Confermata – con qualche leggera modifica — la riscrittura dell'articolo 72 e la sostituzione dell'allegato XIX del Dlgs 101/2020 sulla sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta. La nuova disciplina sostituirà quella previgente dal 30 giugno 2022. Fino ad allora si applicherà il regime transitorio (articolo 2, Dlgs 100/2011 e articolo 10 dell'allegato XIX al Dlgs 101/2020).
Infine il nuovo articolo 12-bis del Dl 17/2022 inserito dalla legge 34/2022 amplia i sottoprodotti da attività agricole e agroindustriali utilizzabili per la produzione di biogas e biometano (si fa riferimento ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato al Dm 23 giugno 2016).
Documenti di riferimento
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Conversione del Dl 17/2022 recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas e lo sviluppo delle rinnovabili - Misure su recupero energetico rifiuti nei cementifici, sorveglianza radiometrica rottami, uso sottoprodotti negli impianti a biogas e biometano
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Misure urgenti per contenimento costi energia, sviluppo rinnovabili e rilancio politiche industriali - Stralcio - Disposizioni in materia di sottoprodotti - rifiuti (recupero in impianti di produzione cemento) - Sorveglianza radiometrica rottami
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Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica (cd. "Sicurezza") - Stralcio - Articolo 26, norme in materia di sicurezza nei cantieri - Articolo 26-bis - Piani di emergenza impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti
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Quando la "sorveglianza radiometrica" è un obbligo
In certe condizioni, anche comuni materiali possono presentare livelli di radioattività pericolosi per salute ed ambiente tali da imporre l'adozione di misure di prevenzione e protezione dall'esposizione e dalla contaminazione. A tal fine la legislazione impone la sorveglianza radiometrica di determinati materiali. Nel Dossier, l'esame delle norme che disciplinano le attività finalizzate ad individuare eventuali elementi radio-contaminati in rottami e materiali di risulta in ingresso negli impianti di lavorazione e/o trattamento. Fondato sulle prescrizioni del Dlgs 101/2020 ed aggiornato alle Linee guida Snpa 51/2024 sulla sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti in vigore dal 6 settembre 2024
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Protezione da esposizione a radiazioni ionizzanti - Attuazione direttiva 2013/59/Euratom
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Dm Sviluppo economico 23 giugno 2016
Disciplina degli incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico