Milano, 29 aprile 2022 - 12:19

Conversione Dl 17/2022, confermate novità per rifiuti e sottoprodotti

In vigore dal 29 aprile 2022 le deroghe per il recupero energetico rifiuti nei cementifici e l'allargamento dei sottoprodotti utilizzabili per la produzione di biogas e biometano.

In particolare la legge 27 aprile 2022, n. 34 ha aggiunto il comma 5-bis all'articolo 4 del Dl 17/2022 introducendo una disciplina di favore (fino al 31 dicembre 2022) per gli impianti di produzione di cemento autorizzati alle operazioni di recupero energetico rifiuti R1 (utilizzo rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia ex allegato C alla Parte IV, Dlgs 152/2006). Nel dettaglio si prevede che, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, nel caso di svolgimento di operazioni R1 con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico.

La deroga si applica previa comunicazione all'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione e all'Arpa territorialmente competente e fermo restando il rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza ex articolo 26-bis, Dl 113/2018, convertito dalla legge 132/2018.

Confermata – con qualche leggera modifica — la riscrittura dell'articolo 72 e la sostituzione dell'allegato XIX del Dlgs 101/2020 sulla sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta. La nuova disciplina sostituirà quella previgente dal 30 giugno 2022. Fino ad allora si applicherà il regime transitorio (articolo 2, Dlgs 100/2011 e articolo 10 dell'allegato XIX al Dlgs 101/2020).

Infine il nuovo articolo 12-bis del Dl 17/2022 inserito dalla legge 34/2022 amplia i sottoprodotti da attività agricole e agroindustriali utilizzabili per la produzione di biogas e biometano (si fa riferimento ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato al Dm 23 giugno 2016).

Documenti di riferimento