Basilicata: illegittime le modifiche al Piear per i grandi impianti
I tetti massimi di potenza imposti per gli impianti fotovoltaici di grande dimensione e i nuovi requisiti tecnici minimi per l’eolico sacrificano la massima diffusione degli impianti Fer.
Ha deciso così la Corte Costituzionale con la sentenza n. 121 del 13 maggio dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3 della Lr della Basilicata 30/2021 che modifica il Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (Piear).
La questione circa la legittimità costituzionale è stata promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo il quale le disposizioni regionali violavano i principi fondamentali in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", oltre al principio previsto dal diritto comunitario di massima diffusione delle fonti d'energia rinnovabili.
Al contrario di ciò che è previsto dal legislatore nazionale, la Basilicata ha introdotto un tetto massimo di potenza per gli impianti fotovoltaici di grande dimensione: fino a 10 MW nelle aree degradate, fino a 3 MW in tutti gli altri siti. Stando alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", che attuano l'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003, alle Regioni è invece consentito individuare aree non idonee all'installazione di alcune tipologie di impianti, senza preclusioni assolute.
Per i Giudici costituzionali, condizionano negativamente la diffusione dell'energia rinnovabile anche i limiti imposti dal legislatore regionale per gli impianti eolici di grande generazione. Non solo i requisiti tecnici minimi (velocità media annua del vento e ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore), introdotti con la Lr del 2021 indistintamente, ridurrebbero i siti eleggibili all'installazione d'impianti eolici, ma la previsione obbligatoria di uno studio anemologico con rilevazioni di almeno tre anni (non più uno) comporterebbe il rischio di "congelamento" di un sito specifico coinvolto da sviluppo" per l'intero triennio.
Riferimenti
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Lr Basilicata 26 luglio 2021, n. 30
Modifiche al Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (Piear) e alle disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili - Lr 1/2010 e Lr 8/2012
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Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili
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Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
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Sentenza Corte Costituzionale 13 maggio 2022, n. 121
Energia - Energie rinnovabili - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - Lr Basilicata 26 luglio 2021, n. 30, articoli 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3 - Modifiche al Piano energetico ambientale regionale ex Lr 19 gennaio 2010, n. 1 - Individuazione delle aree non idonee agli impianti a fonti rinnovabili - Previsione di preclusioni assolute all'installazione - Contrasto con l'allegato 3 delle linee guida del Dm 10 settembre 2010 attuative dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003 - Sussistenza - Violazione dei principi fondamentali in materia di energia - Sussistenza - Illegittimità costituzionale