Connessione alla rete: sì agli incentivi anche se la potenza realizzata è inferiore alla prenotata
La riduzione di potenza in immissione di un impianto rispetto a quella accettata con il preventivo per la connessione non può essere considerata una variante sostanziale ai fini dell'ammissione agli incentivi.
Lo stabilisce il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4140 del 24 maggio 2022, decidendo in merito al diniego di accesso agli incentivi per un impianto eolico, la cui potenza realizzata era risultata inferiore a quella accettata dal proponente con il preventivo di connessione e a quella dichiarata in fase di iscrizione al Registro.
Proprio sulla base della differenza di potenza, tra quella realizzata (200 kW) e quella dichiarata per l'iscrizione al Registro dei meccanismi incentivanti (900 kW), il Gestore dei servizi energetici ha negato l'accesso alle tariffe previste dal Dm 6 luglio 2012, ritenendo la modifica una variante sostanziale.
Ma i Giudici amministrativi ribadiscono che la riduzione di potenza, rispetto a quella dichiarata in fase di prenotazione della potenza di immissione, non può essere "considerata variante sostanziale e non osta all'ammissione agli incentivi".
Riferimenti
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Dm Sviluppo economico 6 luglio 2012
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici - Attuazione articolo 24 del Dlgs 28/2011
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Sentenza Consiglio di Stato 24 maggio 2022, n. 4140
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