Impianti Fer: obbligo nuovi edifici e ristrutturazioni
Dal 13 giugno 2022 nei titoli edilizi, presentati per i nuovi edifici o per quelli da ristrutturare, dovrà essere garantita la copertura energetica con impianti Fer tra il 60 e il 65%.
Lo prevede il Dlgs 199/2021 che attua la direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili introducendo alcune novità con l'obiettivo di incentivare le Fer.
il legislatore italiano chiede che sia garantita con le Fer la copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria. La stessa percentuale è richiesta per la somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva.
L'obbligo non si applica agli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente se viene coperto l’intero fabbisogno di energia termica.
La percentuale di Fer da garantire negli edifici pubblici è invece del 65%.
La data del 13 giugno, da cui decorre l'obbligo con le nuove percentuali di rinnovabili, coincide con i 180 giorni successivi all'entrata in vigore del Dlgs 199/2021 (cosiddetto decreto Red II), come previsto dall'Allegato 3 del medesimo decreto.
Riferimenti
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Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/2001/Ue
Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) - Abrogazione direttiva 2009/28/Ce