Milano, 22 giugno 2022 - 17:21

Discariche, impianti fotovoltaici senza "sconto" sulla Via

L'estensione del campo di applicazione della Via prevista nel caso di impatti cumulativi si applica (anche) agli impianti fotovoltaici realizzati in discarica attraverso procedura semplificata.

A chiarirlo è il Mite che, nella risposta del 16 giugno 2022 (prot. 75424) all'interpello presentato dalla Provincia di Macerata, "conferma l'operatività dei criteri e delle soglie definiti dal Dm 52/2015 in relazione a tutti i progetti elencati nell'allegato IV alla Parte II del Dlgs 152/2006, ivi compresi quelli per i quali l'articolo 6, comma 9-bis del Dlgs 28/2011 (…) eleva a 20 MW la soglia di potenza per la verifica di assoggettabilità a Via".

Il Dicastero ha così respinto l'interpretazione avanzata da alcune parti secondo la quale il Dm 30 marzo 2015 — provvedimento che ha integrato i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie ai fini dello "screening" della valutazione d'impatto ambientale, estendendone il campo di applicazione mediante il "dimezzamento" delle soglie nel caso, ad esempio, di impatto cumulativo — sarebbe da ritenere "superato" a seguito dell’entrata in vigore del Dl 77/2021.

Quest'ultimo provvedimento, con l'introduzione del comma 9-bis nel comma 6 del Dlgs 28/2011, ha dettato specifici criteri localizzativi semplificativi per gli impianti fotovoltaici localizzate in determinate aree (come le ex aree di cava o discarica), suscettibili di elevare (da 1 a 20 MW) la soglia richiesta ai fini dello "screening".

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