Extra-profitti Fer, in vigore il quadro regolatorio
Arera ha definito i criteri per l'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica, immessa da alcune tipologie di impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili.
Secondo quanto stabilito dal decreto-legge Sostegni ter (Dl 4/2022), molti produttori di elettricità da fonti rinnovabili hanno l'obbligo di versare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) la quota di ricavo unitario sull'elettricità prodotta, che supera la media dei ricavi precedenti alla crisi Covid.
Con la delibera 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/eel, Arera ha ora definito il quadro regolatorio finalizzato al recepimento di questa misura da molti definiti una nuova "tassa" e introdotta dal Governo per contrastare il caro-bollette.
Secondo quanto disposto dalla delibera, gli impianti a cui si applica il meccanismo di compensazione a due vie sono:
• gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW in Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato; e cioè gli impianti che accedono al primo, al secondo, al terzo e al quarto Conto energia, introdotti rispettivamente dai Dm 28 luglio 2005, Dm 19 febbraio 2007, Dm 6 agosto 2010 e Dm 5 maggio 2011. Nel caso degli impianti che accedono al quarto Conto energia, fanno eccezione quelli che beneficiano dell'incentivo di tipo feed in tariff;
• gli impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idrica, geotermica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010, ivi inclusi gli impianti non incentivati che cedono l'energia al Gse tramite il ritiro dedicato o lo scambio sul posto.
L'Autorità precisa che, nel caso di interventi di rifacimento o di potenziamento, è esclusa solo l'energia elettrica che beneficia dei relativi incentivi diversi dai Conto energia. Nel caso, invece di interventi di potenziamento, la data di entrata in esercizio a seguito del potenziamento vale solo per la frazione di impianto oggetto di potenziamento e per la correlata produzione di energia elettrica.
Il meccanismo di compensazione non si applica ai sistemi di accumulo (tra cui gli impianti idroelettrici di pompaggio), se l'energia elettrica immessa proviene esclusivamente da precedenti prelievi di energia elettrica dalla rete.
Definiti anche i contenuti e i tempi di invio della dichiarazione che i soggetti obbligati devono inviare al Gestore dei servizi energetici.
Riferimenti
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Decreto Sostegni ter convertito in legge, un pasticcio normativo
in Approfondimenti
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Extra-profitti FER, una misura che rischia di essere a una sola via
in Approfondimenti
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Delibera Arera 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/eel
Impianti Fer - Prezzo energia - Meccanismo di compensazione a due vie - Attuazione dell'articolo 15-bis Dl 27 gennaio 2022, n. 4 ("Sostegni-Ter")
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Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza da Covid-19 ("Sostegni ter") - Stralcio - Disposizioni in materia di energia, appalti, "bonus 110%" per l'efficienza energetica, sussidi ambientalmente dannosi