Combustibili da biomassa, istruzioni per controlli su sostenibilità e gas serra
La Commissione Ue detta le regole per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra riguardanti biocombustibili, bioliquidi e combustibili da biomassa.
Le nuove disposizioni recate dal regolamento 2022/996/Ue, in particolare, stabiliscono le modalità che devono essere seguite per verificare in modo efficiente e armonizzato che gli operatori economici soddisfino i criteri di sostenibilità per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa (di cui all’articolo 29, paragrafi 2-7, della direttiva 2018/2001/Ue sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili) e forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto ai fini del medesimo articolo 29 e dell'articolo 25 (Utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti) della stessa direttiva 2018/2001/Ue.
Oltre a questo, il regolamento 2022/996/Ue detta anche le modalità di esecuzione per verificare che gli operatori economici soddisfino i criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni ("indirect land-use change" o "Iluc"), stabiliti dal regolamento delegato 2019/807/Ue (integrativo del regolamento 2018/2001/Ue).
Il provvedimento entra in vigore il 30 giugno 2022 e sarà applicabile dal 30 dicembre 2023 (18 mesi dopo l’entrata in vigore).
Documenti di riferimento
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Regolamento Commissione Ue 2019/807/Ue
Regolamento che determina le materie per la produzione di biocarburanti a rischio di cambiamento di destinazione d'uso dei terreni ai sensi della direttiva 2018/2001/Ue
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Promozione dell'energia da fonti rinnovabili - Attuazione della direttiva 2018/2001/Ue
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2018/2001/Ue
Direttiva sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) - Abrogazione direttiva 2009/28/Ce
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Regolamento Commissione Ue 2022/996/Ue
Norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni - Direttiva 2018/2001/Ce e regolamento delegato 2019/807/Ue