Milano, 17 agosto 2022 - 14:25

Habitat e cava sotterranea in Zps, incidenza ambientale valutata caso per caso

L'incidenza ambientale di una cava sotterranea in una Zona di protezione speciale (Zps) non è presunta ma va valutata caso per caso alla luce del Dpr 357/1997 e delle Linee guida sulla Vinca.

Questo il chiarimento del Ministero della transizione ecologica nella risposta ad interpello 8 agosto 2022, prot. n. 98979 ad un quesito della Regione Lombardia. Il divieto di apertura di nuove cave nelle zone di protezione speciale (Zps) fissato dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5, lettera n) del Dm 17 ottobre 2007 (e che quindi esclude l'espletamento della valutazione di incidenza dato che l'incidenza ambientale è presunta), non va esteso ai casi in cui non vi sia all'interno della zona protetta una visibile modifica dello stato dei luoghi come nel caso in cui l'attività di cava si svolga interamente in sotterraneo, in totale assenza di evidenze ed impatti superficiali di qualsiasi natura in particolare senza ingressi, portali e aperture o prese d'aria posti all'interno del sito.

In questo caso l'impatto sull'habitat e sulle specie il cui mantenimento è obiettivo primario della Rete Natura 2000 (Zone speciali di conservazione e Zone di protezione speciale), e quindi l'esclusione dell'esercizio dell'attività, va valutato caso per caso all'esito di apposita istruttoria conforme alla normativa (Dpr 357/1997 e direttive 2009/147/Ce e 92/43/Cee) e alle Linee guida sulla valutazione di incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni il 28 novembre 2019.

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