Milano, 1 settembre 2022 - 01:00

Biogas: quantità biomassa extraziendale incide su classificazione (e gestione) acque reflue

(Tiziana Giacalone)

Non possono essere assimilate alle domestiche le acque reflue dell'azienda che produce biogas con biomasse provenienti in larga parte da terzi.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza 30678/2022 decidendo in merito al ricorso presentato da un’azienda che produce energia elettrica da biogas derivante dalla fermentazione anaerobica di biomasse agricole.

Proprio sulla base della provenienza delle biomasse, che erano di gran lunga extraziendali, i giudici hanno confermato la non applicabilità al caso in esame della norma (articolo 101 del Dlgs 152/2006) che prevede l'assimilazione delle acque reflue generate da imprese a quelle domestiche; l'assimilazione richiede infatti il rispetto di alcuni presupposti tra cui l'utilizzo di materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui l'impresa stessa abbia la disponibilità.

Pertanto, l’azienda avrebbe dovuto rispettare le regole ordinarie per gestire le acque di lavorazione olearia, a norma della Lr Toscana 20/2006. Ma durante un sopralluogo era stato accertato che lo stoccaggio delle acque in questione veniva effettuato all'interno delle stesse vasche destinate alla raccolta delle acque di prima pioggia provenienti dalle platee con il materiale organico.

Riferimenti

  • Sentenza Corte di Cassazione 4 agosto 2022, n. 30678

    Acque - Stoccaggio di acque di vegetazione olearia all'interno delle stesse vasche destinate alla raccolta delle acque di prima pioggia provenienti da platee con materiale organico - Contaminazione delle acque meteoriche - Sussistenza - Violazione articolo 12, Lr Toscana 20/2006 - Sussistenza - Reato di mancato ottemperamento alla disciplina regionale - Articolo 137, comma 9, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Assimilazione alle acque reflue domestiche - Articolo 101, comma 7, lettera c), Dlgs 152/2006 - Imprese dedite alla coltivazione o all'allevamento che esercitano anche attività di trasformazione e valorizzazione della produzione agricola - Carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo - Necessità - Materia prima proveniente in misura prevalente da soggetti terzi - Necessità - Impresa che ha come oggetto principale la produzione di energia da biogas prodotto con biomasse provenienti in larga parte da terzi - Insussistenza

  • Lr Toscana 31 maggio 2006, n. 20

    Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento