Milano, 6 settembre 2022 - 16:23

Scelta pubblico/privato per rifiuti ex assimilati, "tutto o niente" viola concorrenza

L'opzione di conferire al di fuori del servizio pubblico i rifiuti simili agli urbani prodotti da utenze non domestiche, secondo l'Authority, può essere esercitata anche con riguardo a singole frazioni.

L'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (parere del 5 agosto 2022 di prossima pubblicazione sul proprio bollettino) ha quindi "bocciato" l'interpretazione dell'articolo 238 del Dlgs 152/2006 fornita da un'amministrazione comunale, secondo la quale le utenze non domestiche potrebbero esercitare la scelta di conferire i rifiuti ex assimilati al di fuori del servizio pubblico solo a condizione che tale conferimento riguardi tutti i rifiuti simili agli urbani dalle stesse prodotti.

L'esclusione di tale possibilità per singole frazioni di rifiuti, argomenta l'Agcm, scoraggerebbe il conferimento di rifiuti recuperabili al di fuori del servizio pubblico, perché le utenze non domestiche sarebbero di fatto costrette ad aderire al servizio pubblico —  così assicurando al gestore di quest'ultimo una "ingiustificata estensione della propria privativa" —  tutte le volte in cui nel territorio di riferimento non siano presenti soggetti industriali ai quali conferire tutte le frazioni di rifiuto simile all'urbano prodotto.

Il tutto, si rileva dall'atto dell'Agcm, in contrasto con la ratio "pro-concorrenziale" della riforma operata dal Legislatore nel 2020 (e ritoccata dalla legge 118/2022 – cd. "Legge Concorrenza 2021") che, come confermato anche dalla Nota Mite 37259/2021, da un lato intende introdurre maggiore certezza in ordine alle tipologie di rifiuti "simili" agli urbani, dall'altro amplia lo spettro delle operazioni di gestione che giustificano una riduzione della Tari.

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