Fotovoltaico: modello unico semplificato fino a 200 kW
Con la pubblicazione del Dm 2 agosto 2022, n. 297 il Ministero della transizione ecologica ha stabilito le modalità di applicazione del nuovo modello unico semplificato.
Il modello unico potrà essere utilizzato per la realizzazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l'esercizio di impianti fotovoltaici e impianti solari termici con potenza fino a 200 kW. Inoltre, nell'ambito di applicazione rientrano anche gli impianti che cedono al mercato l'energia elettrica.
Le disposizioni non si applicano alle abitazioni situate nei centri storici e sottoposte al vincolo della sovrintendenza ai beni culturali.
Ricordiamo che il Dm 2 agosto 2022, n. 297 attua quanto stabilito dal Dl 17/2022 (c.d. decreto energia). Questo decreto aveva già previsto che l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici sono considerati interventi di edilizia libera e di manutenzione ordinaria, quindi non subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso.
Fino a che Arera non avrà dato attuazione al decreto con proprie deliberazioni, continuerà ad applicarsi il Dm 19 maggio 2015.
Riferimenti
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Misure urgenti per contenimento costi energia, sviluppo rinnovabili e rilancio politiche industriali - Stralcio - Disposizioni in materia di sottoprodotti - rifiuti - sorveglianza radiometrica
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Modello unico fotovoltaico < 50 kW
in Nextville (Iter autorizzativi)
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Dm Sviluppo economico 19 maggio 2015
Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra
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Dm Transizione ecologica 2 agosto 2022, n. 297
Approvazione del modello unico per la realizzazione la connessione e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a 200 KW