Milano, 18 ottobre 2022 - 01:00

Agrivoltaico e fotovoltaico non sono fonti sovrapponibili

Ragioni tecnologiche e il più recente assetto normativo impongono una distinzione tra il fotovoltaico e l'agrivoltaico.

Con diverse sentenze pubblicate il 12 ottobre 2022, il Tar Puglia ha annullato il diniego di Regione e Provincia al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale su più progetti di impianti agrivoltaici.

I giudici amministrativi, dopo aver ribadito che non esiste un diritto assoluto e incondizionato all'installazione di impianti volti alla produzione di energia pulita così come non esiste un divieto generalizzato all'installazione degli impianti Fer, riportano l’attenzione sulla distinzione tra il fotovoltaico e l’agrivoltaico.

Gli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole, che sono stati posti alla base delle motivazioni addotte dalla pubblica amministrazione, non tengono invece conto delle differenze tra le due fonti energetiche.

In particolare si sottovaluta il differente uso del terreno: mentre l'agrivoltaico consente sullo stesso terreno la produzione agricola e quella energetica, il fotovoltaico rende impermeabile il terreno e impedisce la crescita della vegetazione.

Una distinzione tra le due fonti viene avvalorata anche dalle recenti norme a favore degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile in generale, e in particolare degli impianti di tipo agrivoltaico. L'esame della normativa di riferimento non può infatti fermarsi al Pptr, approvato nel 2015, che non fa riferimento all'agrivoltaico. Ma deve tenere conto del nuovo assetto normativo che per esempio con il Pnrr dedica un apposito settore di intervento all'agrivoltaico e investimenti distinti da quelli stanziati per il fotovoltaico.

Pagine correlate

  • Sentenza Tar Puglia 12 ottobre 2022, n. 1583

    Via - Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex articolo 27-bis, Dlgs 152/2006 - Istanza per la realizzazione di un impianto "agrivoltaico" - Procedimento di rilascio del Paur - Obbligo della P.a. di tenere conto del quadro normativo relativo agli impianti "agrivoltaici" come species rispetto al genus degli impianti fotovoltaici - Sussistenza

  • Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

    Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia