Biodigestore: Pas sufficiente se c'è cogenerazione
Si applica la procedura autorizzativa semplificata (Pas) per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a biomasse operante in assetto cogenerativo.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato con la sentenza del 24 gennaio 2023, n. 770 in merito all'impianto, da realizzare nel ternano, per il recupero di calore prodotto nella distinta e primaria fase di impiego delle biomasse per generare energia elettrica da destinare al riscaldamento ed al raffrescamento di una serra agricola.
Il progetto rientra dunque tra gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse che operano in assetta cogenerativo a cui si applica la Pas, come previsto dall'articolo 6 del Dlgs 28/2011 e le linee guida approvate con Dm 10 settembre 2010.
Documenti di riferimento
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Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
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Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili
Pagine correlate
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La PAS-Procedura Abilitativa Semplificata per gli impianti FER
in Nextville (Vademecum)
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Sentenza Consiglio di Stato 24 gennaio 2023, n. 770
Energia - Impianto di biodigestione operante in assetto cogenerativo - Autorizzazione - Applicazione della procedura autorizzativa semplificata ai sensi dell'articolo 6, Dlgs 28/2011 e delle Linee guida approvate con Dm 10 settembre 2010 - Sussistenza - Esclusione dall'applicazione della valutazione di impatto ambientale ex allegato III, Parte II, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
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PAS (Procedura abilitativa semplificata)
in Nextville (Dossier regioni)
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Attuazione della direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
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Dm Sviluppo economico 10 settembre 2010
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili