Extraprofitti Fer dovuti solo su utili inframarginali
Pubblicate le motivazioni con cui il Tar Lombardia accoglie i ricorsi dei produttori Fer contro la delibera Arera che non ha considerato i costi che incidono sugli utili maturati.
Con l'articolo 15-bis del Dl 27 gennaio 2022 n. 4 ("Sostegni ter") il legislatore ha introdotto il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica immessa in rete, obbligando alcune categorie di produttori di Fer a versare la quota di ricavo unitario sull'energia prodotta che supera la media dei ricavi precedenti alla crisi Covid.
La norma che incide sostanzialmente sul prezzo praticato dai produttori di energia rinnovabili e quindi sul mercato di riferimento, impone valutazioni, scelte e determinazioni tecnico discrezionali, idonee ad individuare le partite economiche rilevanti, in linea con le disposizioni comunitarie.
Spetta all'Arera, nell'esercizio dei poteri regolatori e di controllo dei settori dell'energia, del gas e del servizio idrico, individuare le partite economiche rilevanti ai fini dell'emersione dell'effettivo utile inframarginale percepito dagli operatori interessati attraverso valutazioni che non sono contenute nel Dl.
Pertanto la deliberazione dell'Arera 266/2022 è viziata avendo omesso, in modo irragionevole, di individuare sul piano tecnico e di valorizzare sul piano della disciplina regolatoria tutti i fattori che conducono a definire le partite economiche funzionali all'emersione dell'utile inframarginale effettivamente realizzato dagli operatori interessati dalla misura.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Lombardia 9 febbraio 2023, n. 357
Energia - Impianti fotovoltaici - Incentivi - Meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica immessa in rete ai sensi dell'articolo 15-bis del Dl 27 gennaio 2022 n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 55 - Legittimità costituzionale della disciplina - Sussistenza - Contrasto con il quadro di riferimento europeo - Esclusione - Modalità di determinazione del meccanismo - Deliberazione Arera 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/Eel - Obbligo dell'Authority di esercitare i poteri regolatori di cui dispone al fine di consentire l'operatività del meccanismo di compensazione a due vie garantendone la coerenza con il quadro normativo euro-unitario - Sussistenza - Mancato esercizio di tali poteri da parte di Arera - Sussistenza - Annullamento della deliberazione Arera 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/Eel
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Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza da Covid-19 ("Sostegni ter") - Stralcio - Disposizioni in materia di energia, appalti, "bonus 110%" per l'efficienza energetica, sussidi ambientalmente dannosi
Pagine correlate
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Sentenza Tar Lombardia 9 febbraio 2023, n. 357
Energia - Impianti fotovoltaici - Incentivi - Meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica immessa in rete ai sensi dell'articolo 15-bis del Dl 27 gennaio 2022 n. 4 convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 55 - Legittimità costituzionale della disciplina - Sussistenza - Contrasto con il quadro di riferimento europeo - Esclusione - Modalità di determinazione del meccanismo - Deliberazione Arera 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/Eel - Obbligo dell'Authority di esercitare i poteri regolatori di cui dispone al fine di consentire l'operatività del meccanismo di compensazione a due vie garantendone la coerenza con il quadro normativo euro-unitario - Sussistenza - Mancato esercizio di tali poteri da parte di Arera - Sussistenza - Annullamento della deliberazione Arera 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/Eel
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Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza da Covid-19 ("Sostegni ter") - Stralcio - Disposizioni in materia di energia, appalti, "bonus 110%" per l'efficienza energetica, sussidi ambientalmente dannosi
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Delibera Arera 21 giugno 2022, n. 266/2022/R/Eel
Impianti Fer - Prezzo energia - Meccanismo di compensazione a due vie - Attuazione dell'articolo 15-bis Dl 27 gennaio 2022, n. 4 ("Sostegni-Ter")