Milano, 6 marzo 2023 - 17:31

Via e Vpia, MinAmbiente certifica "indipendenza"

Il previo espletamento della Verifica preliminare dell'interesse archeologico (Vpia) nelle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (Via) non è più obbligatorio e le due procedure, pertanto, "sono condotte parallelamente".

A ricordare la novità stabilita dall'articolo 19 del decreto-legge "Pnrr" 13/2023 è il MinAmbiente con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale il 3 marzo 2023.

Attraverso la modifica degli articoli 23 e 25 del Dlgs 152/2006, il Dl 13/2023 entrato in vigore il 25 febbraio 2023 da un lato ha escluso l'atto di verifica preventiva di interesse archeologico (Vpia) dall'elenco dei documenti che devono essere trasmessi dal proponente l'istanza di Via; dall'altro ha sancito il principio secondo il quale l'adozione del parere/provvedimento di Via non può essere subordinato alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico (o all'esecuzione dei saggi archeologici).

Non essendo previste disposizioni transitorie, il MinAmbiente, con riferimento ai provvedimenti di Via in corso, rende nota l'intenzione di provvedere a comunicare tempestivamente la procedibilità per le istanze risultate carenti del solo "atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico", così come quella di considerare complete, sempre ai fini della procedibilità, le istanze perfezionate con la documentazione richiesta — sia dal MinAmbiente che dal MinCultura — anche se non integrate con il suddetto atto relativo alla Vpia.

Per maggiori informazioni: si veda il portale valutazioni ambientali del MinAmbiente

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