Interessi (anche ambientali) dei consumatori, nuove "class action" dal 25/6/2023
Le nuove azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori ex Dlgs 28/2023 sono esperibili anche per "Greenwashing", sostanze chimiche, ecoprogettazione ed efficienza energetica.
Il Dlgs 10 marzo 2023, n. 28, provvedimento di attuazione della direttiva 2020/1828/Ue che entra in vigore il 7 aprile 2023, integra nel "Codice del consumo" (Dlgs 206/2005) un nuovo Titolo II.1, applicabile dal 25 giugno 2023, il quale istituisce una nuova tipologia di azioni rappresentative per l'ottenimento, anche in via cumulativa, di provvedimenti inibitori (e correlate misure di coercizione diretta che possono arrivare al pagamento di 5mila per ogni giorno di ritardo nell'adempimento) o compensativi, a fini di tutela degli interessi collettivi dei consumatori.
In base al nuovo regime, nel caso di violazione di una serie dei provvedimenti elencati dal provvedimento (composto da 68 voci), le associazioni rappresentative saranno legittimate ad agire in sede civile, anche in assenza di mandati specifici e senza l'onere di provare il dolo o la colpa.
Nell'elenco in questione compaiono anche i decreti legislativi in materia di efficienza energetica (102/2014), progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (15/2011), pubblicità ingannevole (Dlgs 145/2007), così come i regolamenti Ue sulla classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche (1272/2008/Ce) e sull'etichettatura energetica (2017/1369).
Documenti di riferimento
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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 2017/1369/Ue
Istituzione di un quadro per l'etichettatura energetica dei prodotti connessi all'energia - Abrogazione della direttiva 2010/30/Ue
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Recepimento della direttiva 2009/125/Ce sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
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Attuazione della direttiva 2012/27/Ue sull'efficienza energetica
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Regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 1272/2008/Ce
Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele ("Regolamento Clp")
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Progettazione ecocompatibile dei prodotti, il complesso delle disposizioni eurounitarie e nazionali
In un'ottica di economia circolare, l'Unione europea ha fin dal 2009 adottato norme sulla progettazione sostenibile dei beni. Trattasi di norme che obbligano i produttori a fabbricare determinate categorie di oggetti secondo precisi standard di settore volti alla tutela dell'ambiente. E che obbligano anche gli altri soggetti della filiera, come i distributori, ad adempimenti connessi. Le norme europee hanno dapprima riguardato solo beni energivori, come gli elettrodomestici. Con il nuovo regolamento 2024/1781/Ue, vigente da luglio 2024, gli obblighi di ecodesign si applicano invece a tutte le categorie di prodotti per le quali l'Ue stabilisce delle specifiche tecniche di dettaglio. Nel Dossier, il quadro dell'evoluzione normativa in corso, l'esame dei relativi provvedimenti di settore, un focus sul regime transitorio. Aggiornato alle nuove regole di progettazione ecocompatibile per gli alimentatori esterni e i caricabatterie in vigore dal dicembre 2025.
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Greenwashing, l'orizzonte normativo Ue e nazionale di riferimento
Con il termine greenwashing si intende la strategia commerciale utilizzata da alcune aziende per dare una ingannevole immagine "verde" alla propria filiera produttiva, presentando beni e servizi a ridotto o assente impatto ambientale più di quanto realmente siano. Tale attività è considerata legalmente una pratica commerciale scorretta ed espone a pesanti sanzioni. Nel Dossier, l'esame delle norme Ue e nazionali che disciplinano la tematica. L'analisi è aggiornata alle misure nazionali specifiche contro il greenwashing, all'esame del Governo nel novembre 2025
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Codice del consumo - Stralcio - Pratiche commerciali scorrette
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Nuove azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori - Attuazione della direttiva 2020/1828/Ue - Integrazione del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo)