Fanghi di depurazione dei reflui, sottoprodotti "sub condizione"
Il fango cellulosico estratto dalla depurazione delle acque reflue, da destinare al settore della cantieristica stradale, è sottoprodotto solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006.
Lo ha chiarito il MinAmbiente nella risposta ad interpello 22 marzo 2023, n. 43130. Nella specie la Provincia di Lecce chiedeva chiarimenti sulla corretta classificazione del trattamento consistente nell'attività di estrazione dal processo depurativo delle acque reflue urbane di fango cellulosico, da destinare per la produzione di conglomerato bituminoso per manto stradale drenante, quale attività diretta al "riutilizzo di sottoprodotto" o come attività di "recupero di rifiuto", con conseguente assoggettabilità o meno al regime autorizzatorio ex articoli 208 o 211 del Dlgs 152/2006.
Il Ministero ribadisce innanzitutto che fino alla conclusione del processo di trattamento nell'impianto di depurazione, i fanghi sono regolamentati dalla disciplina sulle acque di cui alla Parte III del Dlgs 152/2006. Sarà poi il produttore, a seguito di una valutazione caso per caso, a dover stabilire se a tali fanghi possa essere attribuita la qualifica di sottoprodotto ai sensi del Dlgs 152/2006. Sul punto il Dicastero ricorda che perché un residuo di produzione possa essere considerato e trattato come un sottoprodotto devono sussistere contemporaneamente, e in tutte le fasi di gestione del residuo, le diverse condizioni richiamate dall'articolo 184-bis del Dlgs 152/2006, altrimenti dovendosi considerare come rifiuto.
Da quanto descritto dall'istante, conclude il Ministero, parrebbe però che nella specie venga effettuato un trattamento sul fango cellulosico ulteriore e diverso rispetto alla "normale pratica industriale". Se il produttore dovesse dunque classificare tali materiali come rifiuti si configurerà un'ipotesi di recupero di rifiuti, da autorizzare ai sensi degli articoli 208 o 211 del Dlgs 152/2006.
Documenti di riferimento
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Sottoprodotti, Mps & End of waste
La mappa ragionata delle norme (generali) relative al confine tra "rifiuto" e "non rifiuto" nonché di quelle (specifiche) afferenti alle categorie dei sottoprodotti, delle materie prime secondarie, delle sostanze od oggetti derivanti da procedimenti di "cessazione della qualifica di rifiuto"
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Risposta ad interpello MinAmbiente 22 marzo 2023, n. 43130
Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del Dlgs 152/2006 - Nota n. 156315 del 13 dicembre 2022 - Residui di produzione (fango cellulosico da depurazione di acque reflue urbane da destinare per attività di produzione di conglomerato bituminoso) - Disciplina applicabile - Regime dei sottoprodotti in presenza delle condizioni di cui all'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - In mancanza, disciplina sui rifiuti ex articolo 184, Dlgs 152/2006 (con conseguente necessaria autorizzazione al recupero ex articoli 208 o 211 del Dlgs 152/2006)
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE IV
Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE I
Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE III
Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche
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Dm Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264
Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti - Articolo 184-bis comma 2, Dlgs 152/2006
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Circolare MinAmbiente 30 maggio 2017, n. 7619
Sottoprodotti - Circolare esplicativa per l'applicazione del Dm 264/2016 recante i criteri indicativi per la qualifica delle biomasse "residuali" - Articolo 184-bis, comma 2, Dlgs 152/2006
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