Milano, 8 maggio 2023 - 11:03

Via, impianti eolici e fotovoltaici: fa fede il Codice ambientale

Per calcolare la potenza degli impianti eolici e fotovoltaici ai fini del loro assoggettamento a Via statale si applicano solo le regole del Dlgs 152/2006, essendo irrilevanti contrasti con le Linee guida ex Dm 10 settembre 2010.

Il chiarimento arriva dal MinAmbiente nella risposta ad interpello 24 aprile 2023, n. 65335 in relazione ad un quesito posto dalla Regione Campania. Il Dl 50/2022 ha modificato l'allegato II, Parte II, Dlgs 152/2006 stabilendo che per calcolare se è stata raggiunta la potenza di 30 MW (eolico) o 10 MW (fotovoltaico) a fini dell'assoggettamento degli impianti a valutazione di impatto ambientale statale, si deve tenere conto solo della potenza indicata nel progetto senza "sommarla" a quella di impianti o progetti situati in aree contigue o col medesimo centro di interesse, e questo sia nel caso che tali ultimi impianti siano sotto procedimento di Via sia nel caso abbiano già ottenuto l'autorizzazione.

Ebbene, secondo il Ministero dell'ambiente la norma prevede un regime di favore tassativo, pertanto non possono essere usati altri sistemi per calcolare la potenza degli impianti ai fini del loro assoggettamento o meno a valutazione ambientale. In particolare non può essere fatto un richiamo al Dm 10 settembre 2010 (Linee guida autorizzazione impianti a fonti rinnovabili) sia per la ricordata tassatività della norma, sia per la diversità delle fonti del diritto, da un lato un Dl modificativo del Dlgs 152/2006, dall'altra un decreto ministeriale, oltretutto afferente a normativa diversa e precedente.

Infine, il Ministero ha precisato che, sebbene non ci sia stata una modifica puntuale, la modifica normativa del Dl 50/2022 all'allegato II, Parte II, al Dlgs 152/2006 va applicata, "in un'ottica sistematica di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all'allegato IV, Parte II, del Dlgs 152/2006)."

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