Via, impianti eolici e fotovoltaici: fa fede il Codice ambientale
Per calcolare la potenza degli impianti eolici e fotovoltaici ai fini del loro assoggettamento a Via statale si applicano solo le regole del Dlgs 152/2006, essendo irrilevanti contrasti con le Linee guida ex Dm 10 settembre 2010.
Il chiarimento arriva dal MinAmbiente nella risposta ad interpello 24 aprile 2023, n. 65335 in relazione ad un quesito posto dalla Regione Campania. Il Dl 50/2022 ha modificato l'allegato II, Parte II, Dlgs 152/2006 stabilendo che per calcolare se è stata raggiunta la potenza di 30 MW (eolico) o 10 MW (fotovoltaico) a fini dell'assoggettamento degli impianti a valutazione di impatto ambientale statale, si deve tenere conto solo della potenza indicata nel progetto senza "sommarla" a quella di impianti o progetti situati in aree contigue o col medesimo centro di interesse, e questo sia nel caso che tali ultimi impianti siano sotto procedimento di Via sia nel caso abbiano già ottenuto l'autorizzazione.
Ebbene, secondo il Ministero dell'ambiente la norma prevede un regime di favore tassativo, pertanto non possono essere usati altri sistemi per calcolare la potenza degli impianti ai fini del loro assoggettamento o meno a valutazione ambientale. In particolare non può essere fatto un richiamo al Dm 10 settembre 2010 (Linee guida autorizzazione impianti a fonti rinnovabili) sia per la ricordata tassatività della norma, sia per la diversità delle fonti del diritto, da un lato un Dl modificativo del Dlgs 152/2006, dall'altra un decreto ministeriale, oltretutto afferente a normativa diversa e precedente.
Infine, il Ministero ha precisato che, sebbene non ci sia stata una modifica puntuale, la modifica normativa del Dl 50/2022 all'allegato II, Parte II, al Dlgs 152/2006 va applicata, "in un'ottica sistematica di coordinamento, anche ai progetti ricadenti nella competenza regionale di cui all'allegato IV, Parte II, del Dlgs 152/2006)."
Documenti di riferimento
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Risposta ad interpello MinAmbiente 24 aprile 2023, n. 65335
Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del Dlgs 152/2006 (nota 3 febbraio 2023, n. 15973) - Valutazione di impatto ambientale (Via) - Impianti eolici di potenza superiore a 30 MW e impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW - Calcolo della potenza ai fini della sottoposizione a Via statale - Articolo 10, Dl 50/2022 di modifica dell'allegato II alla Parte II del Dlgs 152/2006 - Utilizzo come unico parametro al fine di determinare l'assoggettamento a Via- Sussistenza - Applicabilità della disciplina di favore anche per gli impianti sottoposti alla competenza regionale ex allegato IV, Parte II, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
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Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina ("Decreto Aiuti") - Stralcio - Misure in materia di Via, rifiuti, energie rinnovabili, efficienza energetica, appalti
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Via (Pua-Paur-Pauar) & Vas, il quadro normativo di riferimento
La sintesi delle disposizioni del Dlgs 152/2006 relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) - nelle sue varie articolazioni - ed al procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas)
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE I
Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale