Borse plastica, per Avvocatura Ue illegittime norme italiane 2013
La normativa tecnica italiana ex Dm 18 marzo 2013 sui sacchetti di plastica monouso leggeri secondo l'Avvocato Ue era in contrasto con la direttiva imballaggi 94/62/Ce e lo Stato potrebbe dovere risarcire le imprese.
Le conclusioni dell'Avvocato generale Ue 25 maggio 2023, causa C-86/22 sono state presentate nell'ambito della questione pregiudiziale posta dal Tar Lazio sul Dm 18 marzo 2013 che fissò le regole tecniche per l'immissione in commercio dei sacchetti monouso (solo biodegradabili e compostabili o riutilizzabili di determinati spessori). La norma italiana tagliava di fatto fuori dal mercato prodotti compatibili con la direttiva Ue imballaggi ma non più con l'ordinamento interno. Il Dm in parola è stato abrogato dal 13 agosto 2017, quando l'Italia ha recepito la direttiva 2015/720/Ue sui sacchetti di plastica leggeri col Dl 91/2017 convertito dalla legge 123/2017. Nel frattempo però, sostiene l'impresa ricorrente, è stato in vigore e ha causato potenziali danni.
Secondo l'Avvocato Ue il Dm 18 marzo 2013 è in contrasto con la direttiva imballaggi il cui articolo 18 è norma armonizzata che ha previsto un bilanciamento tra condizioni di circolazione nel mercato dei sacchetti e tutela di altri interessi, anche ambientali e uno Stato non può "ribilanciare" quanto fatto dalla Commissione anche se pensa di farlo a maggiore tutela dell'ambiente.
Quanto al risarcimento dei danni subiti dall'impresa per effetto di una norma in contrasto con una direttiva europea, l'Avvocato Ue ne chiarisce i presupposti: la norma Ue violata è preordinata a conferire diritti ai singoli; la violazione della norma sia sufficientemente qualificata; esiste un nesso causale diretto tra tale violazione e il danno subìto da tali soggetti. Toccherà al Giudice italiano stabilire se ricorrono i presupposti.
Documenti di riferimento
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Conclusioni Avvocato generale Ue 25 maggio 2023, causa C-86/22
Imballaggi - Sacchetti di plastica monouso biodegradabili e compostabili - Circolazione nel mercato - Dm 18 marzo 2013, quale norma tecnica che vieta la circolazione di sacchetti non conformi a determinate specifiche ma conformi ai requisiti generali della direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi - Contrasto con l'articolo 18, direttiva 94/62/Ce sulla circolazione nel mercato - Sussistenza - Risarcimento danni alle imprese - Configurabilità - Rimessione al Giudice italiano - Verifica se la violazione della norma europea sia sufficientemente qualificata - Sussistenza
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