Milano, 29 agosto 2023 - 10:19

Interessi ambientali (e non solo) dei consumatori, istruzioni per nuova "class action"

Il MinImprese ha stabilito le procedure che associazioni, Enti e organismi pubblici indipendenti devono rispettare per esperire azioni rappresentative a tutela dei consumatori ex Dlgs 28/2023.

La maggior parte delle istruzioni approvate con decreto del MinImprese del 26 luglio 2023, attuativo dell'articolo 140-quinquies del Dlgs 206/2005 (“Codice del consumo”), sono indirizzate alle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 dello stesso Codice) e agli Enti che intendono presentare domanda di iscrizione nella sezione speciale dei soggetti legittimati ad esperire azioni rappresentative transfrontaliere.

Per gli organismi pubblici indipendenti che intendono essere legittimati a esperire azioni rappresentative (nazionali o transfrontaliere) e le associazioni (iscritte nell’elenco ex articolo 137) che intendono essere legittimate a esperire azioni rappresentative nazionali è invece previsto l’obbligo di trasmissione dell'apposita comunicazione ad apposito indirizzo Pec.

Il Dlgs 28/2023 applicabile a decorrere dal 25 giugno 2023, si ricorda, ha introdotto nell'ordinamento una nuova tipologia di azioni rappresentative per l'ottenimento di provvedimenti inibitori o compensativi, a fini di tutela degli interessi collettivi dei consumatori, utilizzabili nel caso di violazione di una serie dei provvedimenti elencati dallo stesso provvedimento. Dell'elenco fanno parte anche i decreti legislativi in materia di efficienza energetica (102/2014), progettazione ecocompatibile (15/2011) e pubblicità ingannevole (Dlgs 145/2007), nonché i regolamenti Ue "Clp" sulle sostanze chimiche (1272/2008/Ce), sull'etichettatura energetica (2017/1369) e in tema di Ecolabel (2010/66/Ce).

Documenti di riferimento