Eolico: la torre non rientra nella stima catastale
L'Agenzia delle entrate ha emesso una circolare che getta nuova luce sulla determinazione della rendita catastale per le centrali eoliche.
Con la circolare del 16 ottobre 2023, l'Agenzia ha chiarito che, nelle centrali eoliche, la "torre eolica" deve essere esclusa dalla stima catastale, a meno che non vi siano particolari caratteristiche costruttive che giustifichino il contrario. Questo è considerato una componente essenziale per il processo di produzione energetica e, quindi, non dovrebbe contribuire al carico fiscale.
In passato, la circolare n. 27/2016 aveva incluso queste torri tra le "costruzioni" da considerare nella determinazione della rendita catastale, senza tenere conto della loro funzione strumentale nel processo produttivo.
Dato il chiaro orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, se la torre eolica funge sia da supporto che da componente essenziale per il funzionamento dell'impianto, dovrebbe essere esclusa dalla base imponibile, l'Agenzia delle entrate ha confermato questa interpretazione per le centrali eoliche prese in esame. In questo contesto, è stato stabilito che l'intero complesso costituito da "rotore-navicella-torre" deve essere escluso dalla valutazione catastale, in quanto rappresenta un'unica entità funzionale nel processo di produzione di energia, a meno che non siano presenti caratteristiche costruttive specifiche dell'impianto che giustifichino una diversa valutazione.
Inoltre, con quest'ultima circolare, l'Agenzia delle entrate invita anche le strutture territoriali a riesaminare le controversie in corso su questo tema.
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