Ets ed inceneritori rifiuti, Ue aggiorna modalità comunicazione emissioni
La Commissione europea ha aggiornato le modalità con cui gli Stati membri comunicano le emissioni degli impianti soggetti alla disciplina Emission trading system (Ets) inclusi da gennaio 2024 gli inceneritori rifiuti.
Il regolamento di esecuzione Commissione Ue 2023/2122/Ue in particolare modifica profondamente il regolamento 2018/2066/Ue che ha riscritto le norme per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dei dati di attività nel periodo di scambio di quote di emissione (Emission trading system) iniziato il 1° gennaio 2021 ai sensi della direttiva 2003/87/Ce. Le modifiche tengono conto degli ultimi aggiornamenti della disciplina Ets (quarta fase 2021-2030) ad opera delle direttive 2023/958/Ue (trasporto aereo) e 2023/959/Ue (settori ad alta intensità di carbonio).
Tra le implementazioni spicca quella sugli inceneritori di rifiuti che dal 1° gennaio 2024 sono inclusi nell'ambito di applicazione del sistema Ets Ue esclusivamente a fini di monitoraggio, comunicazione, verifica e accreditamento delle emissioni e necessitano di procedure specifiche per la comunicazione. Di qui le modifiche al regolamento 2018/2066/Ue per consentire agli Stati membri di ottemperare all'obbligo di comunicare annualmente le emissioni sottoposte a verifica di ciascun impianto di incenerimento di rifiuti urbani (allegato I direttiva 2003/87/Ce) entro il 30 aprile di ogni anno. Analogamente i gestori degli impianti entro il 31 marzo di ogni anno dovranno presentare all'Autorità competente una comunicazione delle emissioni. Si tratta in particolare degli impianti che svolgono attività di combustione e hanno una potenza termica nominale totale superiore a 20 MW.
Ricordiamo che entro il 2026 la Commissione europea valuterà l'inserimento appieno nel sistema Ets Ue degli impianti di incenerimento rifiuti.
Documenti di riferimento
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2023/958/Ue
Emission trading - Contributo del trasporto aereo alla riduzione delle emissioni di gas serra - Modifiche della direttiva 2003/87/Ce
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2023/959/Ue
Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione (Eu Ets) - Modifica della direttiva 2003/87/Cee e della decisione 2015/1814/Ue
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Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2003/87/Ce
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Emission trading system (Eu Ets)
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Regolamento Commissione Ue 2018/2066/Ue
Monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva Emission Trading System 2003/87/Ce - Modifiche al regolamento 601/2012/Ue e sua successiva abrogazione dal 1 gennaio 2021
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Emission trading system (Ets), le regole del sistema per ridurre i gas ad effetto serra
Al fine di contenere le emissioni dei gas climalteranti da parte delle imprese, la normativa Ue stabilisce un tetto massimo che non può essere superato sul suo territorio. Le aziende ricevono o acquistano quote di emissione, che rappresentano il diritto a emettere una certa quantità di questi gas. Se un'azienda intendere emettere più gas serra di quanto previsto dalle sue quote, deve comperare ulteriori permessi su un mercato chiamato "Emission Trading System" (Ets), da altre aziende che ne hanno disponibilità. Nel Dossier, l'analisi delle norme europee e nazionali che regolano il sistema di scambio, ora articolato in "Ets I" ed "Ets II". Il documento è aggiornato alle modifiche dell'ottobre 2025 della disciplina della Carbon tax (Cbam) che alleggeriscono gli oneri per le imprese obbligate
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Regolamento Commissione Ue 2023/2122/Ue
Aggiornamento del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/Ce - Modifica al regolamento 2018/2066/Ue