Sanzioni IAFR progressive in arrivo
Risultano in arrivo le tanto attese Regole per le violazioni rilevanti IAFR. Dovrebbero essere contenute in un Regolamento del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Decadenza totale da troppi anni
Da alcuni mesi si discute di una possibile soluzione all'inattività del Ministero della transizione ecologica, che già da 5 anni avrebbe dovuto individuare le violazioni rilevanti a cui consegue la decurtazione percentuale (in luogo della decadenza) degli incentivi e la misura delle relative percentuali di riduzione.
Questo ritardo ha creato non pochi problemi nel settore.
Infatti, in assenza di un provvedimento che indicasse al GSE fattispecie e misura della sanzione, l'Ente ha ritenuto di non poter autonomamente – procedimento per procedimento – decidere una graduazione.
Ora il GSE stesso parrebbe aver trovato la soluzione di strutturare lo schema generale applicabile caso per caso. Soluzione geniale, se si concretizzerà, perché permetterà di avere risposte maggiormente proporzionate alla concreta entità delle violazioni e quindi consentirà sia una minore insorgenza di contenzioso sia, in definitiva, una maggiore giustizia sostanziale.
Infatti, come spesso avviene in Italia le premesse di un meccanismo giuridico possono anche essere perfettamente logiche, ma se per implementare tale meccanismo mediante un Decreto occorrono – in luogo di sei mesi – più di cinque anni, di fatto si vanifica la bontà della soluzione e si arrecano danni irreversibili per gli operatori.
Cosa dice il Dlgs n. 28/2011, dopo la Finanziaria 2018
L'articolo 42, comma 3 del Dlgs n. 28/2011 ("Controlli e sanzioni in materia di incentivi") è stato oggetto di una importante riforma introdotta dalla Legge n. 205/2017 (cd. Finanziaria 2018) la quale ha previsto che in deroga alla decadenza, "al fine di salvaguardare la produzione di energia da fonti rinnovabili degli impianti che al momento dell'accertamento della violazione percepiscono incentivi, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento [valori introdotti dal Dl n. 101/2019] in ragione dell'entità della violazione". La norma, introdotta per conformare l'articolo 42 ai principi di proporzionalità e adeguatezza individuati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51/2017, demanda a un Decreto Ministeriale l'individuazione delle violazioni che danno luogo a decurtazione dell'incentivo nonché l'entità della decurtazione.
Il Decreto in questione ha circolato in bozza, negli ambienti, più volte, ma non è mai giunto ad emanazione.
Gli effetti del ritardo
Abbiamo sempre chiarito al Giudice Amministrativo, nelle nostre difese, che la mancata adozione del Decreto Ministeriale non fa venir meno il potere del GSE di applicare la disciplina della decurtazione percentuale. In varie sentenze questa posizione è stata ormai accettata — si veda la giurisprudenza consolidata a partire da TAR Lazio, Roma, sezione III ter n. 10129/2019, e più volte GSE è stato condannato a riesaminare i provvedimenti di decadenza adottati.
Negli anni 2018/2021, l'assenza del provvedimento governativo ha giocato un ruolo chiave nell'atteggiamento del GSE volto a mantenere una linea più rigida.
Questa situazione di impasse ha contribuito a incrementare il volume del contenzioso con il GSE – cosa fra l'altro in aperto contrasto con uno degli scopi della disciplina, che vuole ridurre il numero dei giudizi –.
Per supplire all'inerzia del Ministero e dare effettiva e concreta attuazione alla norma contenuta nell'articolo 42, comma 3, il GSE da tempo sta studiando un proprio provvedimento generale che dovrebbe individuare le fattispecie soggette a decurtazione, le relative percentuali di riduzione fornendo al Gestore medesimo e agli operatori criteri generali e univoci per l'applicazione della disciplina.
Quali contenuti ci attendiamo da questo Regolamento
Sono molte le tipologie di violazioni (o presunte violazioni) rilevanti che attendono di essere oggetto di graduazione per quanto riguarda le conseguenze. Lo ricordiamo: decurtazione percentuale (che è una decadenza parziale) invece di decadenza totale dall'incentivo.
Per alcune casistiche, negli anni si è trovata una soluzione ad hoc e di natura normativa. Si pensi ad esempio alla sanatoria introdotta per i moduli fotovoltaici non certificati o dotati di certificati non corrispondenti alla normativa di riferimento, introdotta nell'art. 42 del Dlgs n. 28/2011 dal Dl n. 101/2019, anche a seguito delle nostre richieste, unite a quelle delle principali associazioni di settore.
Pensiamo di veder, naturalmente, confermate le violazioni elencate nell'allegato 1 al DM 31 gennaio 2014 (c.d. Decreto controlli), ma l'elenco sarà sicuramente arricchito di tutte quelle violazioni che negli anni il GSE ha accertato e in relazione alle quali nella pratica, ci siamo dovuti confrontare con lo stesso Ente e, quasi sempre, anche con la Sezione III ter del TAR romano, dedicata ormai quasi esclusivamente al contenzioso in materia energetica.
Al momento i temi più caldi sono i seguenti:
— l'artato frazionamento degli impianti. Questa fattispecie, volta al conseguimento da parte di più impianti contigui di un'incentivazione più alta rispetto a quella di un impianto di potenza cumulata, necessita di una graduazione che, tra l'altro, tenga conto della buona o mala fede del Soggetto Responsabile;
— la definizione di impianti fotovoltaici su strutture classificate come edifici (spesso contestata per edifici considerati tali dalla normativa urbanistica e catastale – e fiscale – ma non dalla comune prassi, come ad esempio alcune tipologie di capannoni parzialmente aperti);
— l'individuazione del preciso momento in cui l'impianto può dirsi completato e la comunicazione di fine lavori perfezionata, ai sensi della disciplina c.d. Salva Alcoa;
— la problematica dei componenti principali diversi dai moduli fotovoltaici con certificazioni mancanti o contraffatte, che necessiterebbe di essere inclusa nella sanatoria di cui si è detto prima;
— il tema della carenza dei requisiti o dei criteri di priorità per l'accesso agli incentivi (anche tramite Registri e Aste), che dovrebbe prevedere una serie di casi facilmente risolvibili e una disposizione di chiusura per quelli imprevisti;
— il problema del cumulo tra incentivi alla produzione di energia e altre agevolazioni pubbliche (negli anni scorsi sono molti i casi che abbiamo dovuto definire con l'Agenzia delle Entrate e risolvere con il GSE).
Si attende anche che venga trovata una soluzione alla annosa questione dell'estensione di porzioni di rete di teleriscaldamento effettuata dopo il 31 dicembre 2009. Rispetto a questa violazione che, in concreto, viene accertata dal GSE ai sensi dell'articolo 42, Dlgs n. 28/2011, l'Ente non ha trovato ancora una definizione univoca in materia. La perdita di tutto l'incentivo relativo anche ai nuovi allacci pare proprio non essere una sanzione equa, sia sotto il profilo giuridico che tecnico. Questo tema entrerà nel Regolamento che si attende se anche il tema "termico" sarà incluso. Si auspica che sia così, perché pensare a un primo regolamento dedicato alle FER elettriche, in attesa di un secondo dedicato al settore termico fa ipotizzare tempi troppo lunghi.
Due tecnicismi. Viste le recenti modalità di lavoro del GSE, si può pensare che queste Regole includeranno anche i modelli di istanza di decurtazione percentuale suddivisi per tipologia di violazione e corredati delle informazioni da fornire e della eventuale documentazione da allegare, per agevolare gli operatori che intendano avvalersi della disciplina di salvaguardia e rendere più spedite le istruttorie.
Infine, auspichiamo che le Regole introducano una disciplina transitoria per le violazioni già accertate con provvedimenti del GSE non ancora "cristallizzati": provvedimenti per i quali non siano ancora decorsi i termini di impugnazione o che siano oggetto di giudizi pendenti o già definiti con sentenza non passata in giudicato.
Sarà nostra cura commentare quanto ormai è imminente attenderci.
* Avvocati, Studio Legale Arecco
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