Cds su agrivoltaico: non deroghe ma valutazione peculiare
La Via di un impianto agrivoltaico richiede la necessità di esprimere un giudizio tenendo conto delle caratteristiche del progetto nel quadro di una disciplina orientata a rendere compatibili i diversi interessi pubblici.
Ancora una volta una sentenza amministrativa ribadisce che le differenze tra il fotovoltaico e l'agrivoltaico non sono solo nel nome, e che gli impianti agrivoltaici non godono di una deroga al regime vincolistico, ma devono essere valutati tenendo conto delle loro peculiarità tecnologiche e impiantistiche.
Per il Consiglio di Stato, nella sentenza dell'11 settembre 2023, n. 8260, la valutazione dell'impatto ambientale e paesaggistico degli impianti agrivoltaici non può non tenere conto delle peculiarità di questa tecnologia che punta alla riduzione del consumo di suolo e consente l'uso "ibrido" dei terreni agricoli.
Si legge nella sentenza, che "mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (…) nell'agrivoltaico l'impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola”.
Pertanto la Soprintendenza per le belle arti ed il paesaggio e gli altri Enti e organi chiamati ad esprimere il parere sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell’impianto, avrebbero dovuto valutare il progetto agrivoltaico, tenendo delle caratteristiche tecnologiche di questa tipologia di impianti.
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Sentenza Consiglio di Stato 11 settembre 2023, n. 8260
Energia - Impianti agrivoltaici - Progetto di realizzazione - Valutazione di impatto ambientale (N.d.R.: articoli 23 e seguenti Dlgs 152/2006) - Assimilazione agli impianti fotovoltaici - Legittimità - Esclusione - Valutazione delle concrete ed effettive caratteristiche dell'impianto agrivoltaico - Necessità - Sussistenza - Impatto cumulativo con altri impianti - Valutazione degli altri progetti esistenti e/o approvati (Allegato VII, Parte II, Dlgs 152/2006) - Necessità - Sussistenza - Valutazione degli impianti in corso di realizzazione - Necessità - Esclusione