(ultimo aggiornamento: 18 novembre 2024 - 09:11)
Screening Via, per impianti termici conta l'impatto massimo
Ai fini dell'assoggettamento a verifica di assoggettabilità a Via (screening) statale degli impianti termici sopra i 50 MW si deve tenere conto della potenza massima esprimibile da tutti gli impianti installati, compresi quelli di riserva.
Il chiarimento arriva dal Ministero dell'ambiente nella risposta ad interpello 20 dicembre 2023, n. 209407 a seguito di un quesito posto da una Provincia. Oggetto della questione la corretta interpretazione dell'allegato II-bis alla Parte II del Dlgs 152/2006 sulla verifica di assoggettabilità a Via statale degli impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW (punto I, lettera a) dell'allegato).
In particolare l'Ente chiedeva se ai fini dell'assoggettamento a screening ambientale debba essere considerata la potenza termica semplicemente installata o quella che creerà il massimo impatto potenziale e che corrisponde alla potenza massima complessiva effettivamente richiesta dal progetto presentato, considerando che nel caso di specie alcuni impianti non funzioneranno mai contemporaneamente per cui si genererà una potenza complessiva inferiore ai 50 MW che fa scattare il procedimento ambientale.
Per il Ministero, anche alla luce del procedimento stesso di screening ambientale e del principio di precauzione, gli impatti ambientali degli impianti da valutare non solo quelli generati dalle unità in esercizio sulla componente atmosfera, perché il progetto determina di per sé impatti a livello di consumo di suolo, paesaggio, biodiversità, reti idriche, movimento terra. Pertanto ai fini dell'assoggettamento alla verifica di assoggettabilità a Via nel computo delle potenze termiche nominali degli impianti di combustione devono essere considerati tutti gli impianti di installati compresi quelli di riserva.
La posizione ministeriale è stata confermata nella risposta ad interpello 13 novembre 2024, n. 207198.
Documenti di riferimento
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Risposta ad interpello MinAmbiente 13 novembre 2024, n. 207198
Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del Dlgs 152/2006 - Nota 5 settembtre 2024, n. 560831 - Via/(Pua/Paur/Pauar)/Vas - Verifica di assoggettabilità a Via (screeing) statale ex articolo 19, Dlgs 152/2006 - Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW - Allegato II-bis alla Parte II del Dlgs 152/2006, punto I, lettera a) - Critero per l'applicazione del procedimento di assoggettabilità a Via di cui al Dm 30 marzo 2015 compreso quello del cumulo degli impianti - Applicazione ai progetti elencati nell'allegato II-bis alla Parte II del Dlgs 152/2006 - Sussistenza
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Risposta ad interpello MinAmbiente 20 dicembre 2023, n. 209407
Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del Dlgs 152/2006 - Nota 6 giugno 2023, n. 91777 - Via/(Pua/Paur/Pauar)/Vas - Verifica di assoggettabilità a Via (screeing) statale ex articolo 19, Dlgs 152/2006 - Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW - Allegato II-bis alla Parte II del Dlgs 152/2006, punto I, lettera a) - Calcolo della potenza complessiva degli impianti ai fini dell'assoggettamento alla procedura - Riferimento alla potenza nominale di tutti gli impianti installati compresi quelli di riserva - Sussistenza
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE I
Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale
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Via (Pua-Paur-Pauar) & Vas, il quadro normativo di riferimento
La sintesi delle disposizioni del Dlgs 152/2006 relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) - nelle sue varie articolazioni - ed al procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas)
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia