Ambiente, la politica legislativa del Ministero 2024-2026
Restyling del Codice ambientale (Dlgs 152/2006), semplificazioni per Via e Aia, Strategia per la plastica al centro dell'attività politica 2024-2026 del MinAmbiente definita il 10 gennaio 2024.
Il Dm 10 gennaio 2024, n. 7 approva l'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 che, dopo avere fatto la ricognizione del quadro normativo europeo e nazionale e degli impegni europei in materia di clima, energia, ambiente, evidenzia alcune priorità dell'azione politico-legislativa del Ministero dell'ambiente. In primo piano la modifica del Dlgs 152/2006 (già annunciata) la cui revisione promuoverà l'ambiente nel contesto di politiche atte a favorire la crescita economica sostenibile.
Una priorità del Ministero per il 2024 sarà, inoltre, il raggiungimento della semplificazione delle procedure valutazione di impatto ambientale (Via) e autorizzazione integrata ambientale (Aia) nel settore industriale. Sarà inoltre sviluppata una Strategia nazionale per la plastica, per prevenire la dispersione delle plastiche, incentivare la raccolta, garantire il raggiungimento degli obiettivi Ue di riciclo. Verrà inoltre sostenuto lo sviluppo tecnologico della filiera delle bioplastiche. Il Dicastero ambientale intende dare rinnovata attenzione alla tassonomia, ai criteri Esg (environment, social, governance) alle rendicontazioni non finanziarie delle imprese e alle certificazioni ambientali.
Sarà riformato, conciliando i principi costituzionali di tutela dell'ambiente e dell'iniziativa economica privata (articoli 9 e 41 come modificati dalla legge costituzionale 1/2022) anche il sistema del "permitting", cioè lo snellimento delle procedure autorizzative degli impianti a fonti rinnovabili in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 26 della legge concorrenza 2021 (legge 118/2022).
Documenti di riferimento
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Dm Ambiente 10 gennaio 2024, n. 7
Approvazione dell'atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'ambiente per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE I
Disposizioni comuni e principi generali - Interpello in materia ambientale
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Esg - Rendicontazione di sostenibilità, gli obblighi Ue e nazionali per la trasparenza delle imprese
Determinate imprese sono obbligate a fornire periodicamente informazioni relative all'impatto delle proprie attività sull'ambiente e sulla società. Tale obbligo, storicamente adempiuto attraverso il "bilancio di sostenibilità", è stato ampliato dalla "direttiva Csrd" (Corporate Sustainability Reporting Directive), in Italia recepita con il Dlgs 125/2024, che ha introdotto al suo posto la nuova "rendicontazione di sostenibilità". Di conseguenza, a partire dal 2025, le aziende già obbligate all'eco-bilancio devono fornire informazioni più dettagliate, elaborando e pubblicando annualmente un report basato sui cd. parametri "Esg" (Environmental, Social, Governance). Inoltre, dal 2028 anche molte imprese attualmente non tenute all'adempimento (come le grandi società non quotate) dovranno presentare annualmente i dati sugli aspetti ambientali, sociali e di governance. Dal 2029 sarà la volta delle Pmi quotate. Nel Dossier l'analisi delle nuove regole. Il documento è aggiornato al via libera di metà novembre 2025 del Parlamento Ue sulla proposta di restyling degli obblighi di rendicontazione
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La mappa dedicata alla normativa su auto-dichiarazioni, attestazioni e certificazioni (volontarie o obbligatorie) relative alla sostenibilità ambientale di organizzazioni, processi e prodotti. Costantemente aggiornata alle novità di settore. Tra cui quelle relative alla rendicontazione di sostenibilità delle imprese (fondata sui fattori “Esg“), alle certificazioni ed etichettature verdi, al greenwashing ed alla tutela dei consumatori
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Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 - Stralcio - Misure in materia di rifiuti, concessioni demaniali, energie rinnovabili, servizi pubblici locali
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Legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1
Tutela dell’ambiente e degli animali - Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione