Bosco, tutela (idrogeologica) prescinde da paesaggio
Milano, 21 marzo 2024 - 10:25

Bosco, tutela (idrogeologica) prescinde da paesaggio

La trasformazione ad altra destinazione di un bosco insistente su un terreno vincolato a fini di tutela idrogeologica deve essere preventivamente autorizzata dalla P.a. anche quando l'intervento risulti irrilevante a livello paesaggistico.

A sottolineare i termini del rapporto tra vincolo idrogeologico (ex articolo 1, Rd 3267/1923) e tutela paesaggistica (ex articolo 142, Dlgs 42/2004) del bosco è il Consiglio di Stato nella sentenza 1044 del 1° febbraio 2024.

Il vincolo idrogeologico, ricorda il Giudice, riguarda direttamente e specificatamente tutti i terreni che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con quelle previste dal Rd 3267/1923, "possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque".

Considerata la naturale funzione di strumenti di difesa geologica e idrica del territorio rivestita dai boschi, il Giudice ha così deciso di respingere definitivamente il ricorso presentato contro il parere idrogeologico sfavorevole, espresso dalla Regione Puglia, nei confronti di un progetto di ampliamento di un campeggio che avrebbe causato danni all'apparato radicale superficiale della vegetazione boschiva e comportato un effetto di compattazione del terreno.

Documenti di riferimento