Via statale su agrivoltaico, in Sicilia esclusiva la competenza regionale
In Sicilia è l’Amministrazione regionale, e non il Ministero della cultura, che esprime il parere sulla tutela del paesaggio nell’ambito di un procedimento di impatto ambientale statale.
Lo ribadisce il Tar Sicilia con la sentenza del 25 marzo 2024, n. 1163 in merito all’individuazione dell’organo competente alla tutela paesaggistica, tra Amministrazione statale e regionale, a pronunciarsi sul procedimento di Via statale. Nel caso in esame è stato il Ministero della cultura a esprimere parere favorevole condizionato nella procedura per la realizzazione di un parco agrivoltaico di potenza nominale pari a 37 MWp.
A norma dello Statuto della Regione Sicilia, articolo 14, comma 1, lettera n), attuato con Dpr 637/1975, in materia di tutela del paesaggio, per i progetti ubicati sul territorio siciliano, è l'Amministrazione regionale che esercita tutte le attribuzioni delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
Successivamente, anche il Testo unico dei beni culturali (Dlgs 42/2004) e il Codice ambientale (Dlgs 152/2006) hanno fatto salve le competenze in materia di tutela del paesaggio riservate alle Regioni a statuto speciale.
Pertanto è illegittimo il parere reso dal Ministero della cultura sulla compatiblità paesaggistica del parco agrivoltaico sul territorio della Sicilia.
In sostanza, nel caso di specie, avrebbe dovuto essere la Regione ad esprimere il prescritto parere con la conseguenza che il vizo dell'atto endoprocedimentale rende illegittimo anche il provvedimento finale di Via.
Documenti di riferimento
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Sentenza Tar Sicilia 25 marzo 2024, n. 1163
Via (Pua/PAur/Pauar) - Procedimento di valutazione di impatto ambientale statale ex articolo 25, Dlgs 152/2006 - Progetto di impianto agrivoltaico in territorio siciliano - Conferenza di servizi ex articolo 14, legge 241/1990 - Espressione del parere del Ministero della cultura - Illegittimità - Sussistenza - Ragioni - Incompetenza - Statuto della Regione Sicilia, articolo 14, regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 - Competenza esclusiva regionale in materia paesaggistica - Sussistenza
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