Fotovoltaico: limiti verifica Via regionale non applicabili alla statale
Le soglie ridotte per la verifica di assoggettabilità a Via regionale non si applicano agli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 10 MW, essendo soggetti alla Via di competenza statale.
La Regione Lazio ha chiesto al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica un contributo interpretativo sulla possibilità di estendere le soglie dimensionali ridotte, previste per le opere sottoposte a verifica di assoggettabilità a Via regionale, anche agli impianti fotovoltaici superiori ai 10 MW, che rientrano nella Via statale.
Se ricorrono determinate condizioni, come la localizzazione degli impianti fotovoltaici in aree sensibili, a norma del Dm 52/2015 (Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Via dei progetti di competenza regionale), le soglie dimensionali previste per l'avvio della procedura di screening di opere sottoposte a Via regionale possono essere infatti ridotte fino al 50%.
A seguito delle modifiche intervenute sul Dlgs 152/2006, il legislatore ha previsto una distinzione tra impianti fotovoltaici sotto i 10 MW e sopra questo limite. Mentre per i primi la procedura di Via è regionale, gli impianti che superano i 10 MW sono assoggettati alla procedura di Via di competenza statale.
Pertanto, criteri e soglie definiti dalle Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Via sono applicabili ai progetti di competenza regionale e non si estendono ai progetti di competenza statale.
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