Veneto, rivista organizzazione valutazioni ambientali
Milano, 3 giugno 2024 - 14:02

Veneto, rivista organizzazione valutazioni ambientali

Riscritte dalla Regione Veneto le regole locali - organizzative e procedurali - sulle valutazioni ambientali, ferma restando l'applicazione generale della disciplina nazionale del Dlgs 152/2006.

La Lr Veneto 27 maggio 2024, n. 12 ha aggiornato le proprie regole organizzative per la valutazione ambientale strategica (Vas), la valutazione di impatto ambientale (Via) e l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) di cui al Dlgs 152/2006 nonché quelle della valutazione di incidenza ambientale (Vinca) ex Dpr 357/1997. Ferma restando l'applicazione delle regole nazionali sulle valutazioni ambientali relative a modalità e termini di presentazione delle domande e assoggettabilità dei progetti alle relative discipline, la normativa regionale definisce le competenze amministrative in relazione alle varie tipologie di progetti.

In particolare è individuata l'Autorità competente per le varie procedure autorizzatorie a seconda della tipologia dei progetti (dettagliati negli allegati A e B al procedimento) e sono ridefiniti compiti e composizione del Comitato Vas e di quello Via deputati al rilascio delle valutazioni ambientali. Per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale resta ferma la competenza della Regione sugli "impianti di Piano" per i rifiuti (quelli individuati dal Piano regionale rifiuti come di "chiusura del ciclo").

La legge regionale rimanda a successivi regolamenti approvati dalla Giunta regionale la definizione di ulteriori aspetti quali gli indirizzi per lo svolgimento uniforme delle procedure, la definizione della modulistica, gli oneri a carico dei proponenti i progetti. Le disposizioni di riorganizzazione approvate dalla Lr 12/2024 non entrano in vigore fino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi, fatte salve le norme sulle modalità di approvazione dei citati regolamenti attuativi.

Analogamente a Via, Vas e Aia, sono definite le regole per la valutazione di incidenza (Vinca) – anche qui con rimando a un futuro regolamento per il dettaglio — e individuate le sanzioni (da 1.500 a 10.000 euro) per chi realizza interventi in assenza di Vinca o in difformità da essa.

Documenti di riferimento