Veneto, rivista organizzazione valutazioni ambientali
Riscritte dalla Regione Veneto le regole locali - organizzative e procedurali - sulle valutazioni ambientali, ferma restando l'applicazione generale della disciplina nazionale del Dlgs 152/2006.
La Lr Veneto 27 maggio 2024, n. 12 ha aggiornato le proprie regole organizzative per la valutazione ambientale strategica (Vas), la valutazione di impatto ambientale (Via) e l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) di cui al Dlgs 152/2006 nonché quelle della valutazione di incidenza ambientale (Vinca) ex Dpr 357/1997. Ferma restando l'applicazione delle regole nazionali sulle valutazioni ambientali relative a modalità e termini di presentazione delle domande e assoggettabilità dei progetti alle relative discipline, la normativa regionale definisce le competenze amministrative in relazione alle varie tipologie di progetti.
In particolare è individuata l'Autorità competente per le varie procedure autorizzatorie a seconda della tipologia dei progetti (dettagliati negli allegati A e B al procedimento) e sono ridefiniti compiti e composizione del Comitato Vas e di quello Via deputati al rilascio delle valutazioni ambientali. Per quanto riguarda l'autorizzazione integrata ambientale resta ferma la competenza della Regione sugli "impianti di Piano" per i rifiuti (quelli individuati dal Piano regionale rifiuti come di "chiusura del ciclo").
La legge regionale rimanda a successivi regolamenti approvati dalla Giunta regionale la definizione di ulteriori aspetti quali gli indirizzi per lo svolgimento uniforme delle procedure, la definizione della modulistica, gli oneri a carico dei proponenti i progetti. Le disposizioni di riorganizzazione approvate dalla Lr 12/2024 non entrano in vigore fino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi, fatte salve le norme sulle modalità di approvazione dei citati regolamenti attuativi.
Analogamente a Via, Vas e Aia, sono definite le regole per la valutazione di incidenza (Vinca) – anche qui con rimando a un futuro regolamento per il dettaglio — e individuate le sanzioni (da 1.500 a 10.000 euro) per chi realizza interventi in assenza di Vinca o in difformità da essa.
Documenti di riferimento
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Lr Veneto 27 maggio 2024, n. 12
Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica (Vas), valutazione di impatto ambientale (Via), valutazione d'incidenza ambientale (Vinca) e autorizzazione integrata ambientale (Aia)
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Conservazione Habitat - Valutazione di incidenza - Siti di importanza comunitari ("Sic") - Natura 2000 - Zone speciali di conservazione ("Zsc") - Zone di protezione speciale ("Zps") - Attuazione della direttiva 92/43/Cee
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 - PARTE II
Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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Disciplina Habitat, "Vinca" e tutela della biodiversità tra norme Ue e nazionali
Determinate zone terrestri o acquatiche (cd. habitat) sono oggetto di una particolare tutela giuridica. Ai fini della loro conservazione, disposizioni normative sia internazionali che nazionali pongono precise regole per assicurarne la protezione dalle attività socio-economiche umane. Tra tali disposizioni vi sono quelle che impongono di sottoporre piani e progetti che possono produrre nei loro confronti effetti negativi ad una preventiva valutazione di incidenza (cd. "Vinca"). Nell'approfondimento, l'analisi delle disposizioni europee (direttiva 92/43/Cee) e nazionali (Dpr 357/1997) di interesse, nonché il connesso apparato sanzionatorio. Il contributo è aggiornato alla giurisprudenza dell'ottobre 2024 sul regime di tutela previsto per i Siti di importanza comunitaria (Sic)
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Via (Pua-Paur-Pauar) & Vas, il quadro normativo di riferimento
La sintesi delle disposizioni del Dlgs 152/2006 relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via) - nelle sue varie articolazioni - ed al procedimento di valutazione ambientale strategica (Vas)
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Le imprese che svolgono attività a potenziale alto impatto sull'ambiente necessitano, per poter operare, di una particolare autorizzazione, denominata autorizzazione integrata ambientale (cd. "Aia"; derivante dalla normativa dell'Ue nota come "Integrated Pollution Prevention and Control - Ippc"). Le regole da osservare in materia sono in parte dettate dal Codice ambientale nazionale (il Dlgs 152/2006) in parte direttamente dall'Unione europea (che stabilisce le migliori tecniche disponibili da applicarsi direttamente ai singoli settori). Nel contributo, la panoramica della normativa di riferimento. Aggiornata alla rettifica della decisione sulle migliori tecniche disponibili (Bat/Mtd) per i grandi impianti di combustione pubblicata nel luglio 2025.