Decreto aree idonee rinnovabili: la parola alle Regioni
Pubblicato il Dm 21 giugno 2024 che disciplina l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. Le Regioni individueranno le aree idonee e non idonee alle Fer.
Entra in vigore il 3 luglio l’atteso decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) che ripartisce fra Regioni e Province autonome l’obiettivo nazionale al 2030 di potenza aggiuntiva, pari a 80 GW da fonti rinnovabili, e stabilisce principi e criteri per consentire alle Regioni l’individuazione di aree idonee e non idonee alle Fer.
Ogni Regione, entro il 30 dicembre 2024, dovrà adottare una propria legge per individuare le aree in cui sono ammessi gli impianti rinnovabili (con procedura autorizzatoria accelerata), le aree incompatibili con l’installazione degli impianti, oltre alle aree in cui si applicano i regimi autorizzatori ordinari e quelle in cui è vietata l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
In attesa delle leggi regionali si potrà fare riferimento alle aree idonee ex lege, individuate dall’articolo 20, comma 8 del Dlgs 199/2021, e quelle non idonee già individuate dalle Regioni.
Se entro il termine previsto le Regioni non individueranno con legge le aree idonee alle fonti rinnovabili, il Mase interverrà in via sostitutiva proponendo al Consiglio dei Ministri schemi di atti normativi, tenendo conto degli obiettivi regionali individuati nella tabella di cui all’articolo 2 del Dm. Il Ministero ha infatti tracciato per ogni Regione un percorso annuale con gli obiettivi di potenza minima, espressa in MW, in vista dell’obiettivo complessivo al 2030, in linea con il Pniec e i pacchetti "Fit for 55" e "Repower Ue".
Il calcolo per la ripartizione di potenza per ogni Regione fa riferimento agli impianti Fer entrati in esercizio, alla potenza nominale aggiuntiva e alla potenza nominale degli impianti rinnovabili off-shore, avendo come riferimento temporale il periodo che va dal 1° gennaio dal 2021 al 31 dicembre di ogni anno fino al 2030.
Se non verranno rispettati gli obiettivi fissati nella tabella per ogni singola Regione, scatterà anche in questo caso il potere sostitutivo del Ministero.
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