Comunità energetiche: gli incentivi del Gse non rappresentano dei profitti
L'Agenzia delle entrate chiarisce che i rimborsi del Gse, ridistribuiti fra i membri delle Cer, non devono essere considerati come una ripartizione di utili.
La comunità energetica, costituita come ente non commerciale, può restituire ai suoi membri gli incentivi per l'energia prodotta e consumata, senza che questi siano considerati come una distribuzione di profitti.
Con la Risoluzione 22 luglio 2024, n. 37/E, l'Agenzia delle entrate ha spiegato che queste somme non sono viste come profitti, perché le Cer hanno uno scopo socio-ambientale e non di guadagno. Non a caso le Cer gestiscono i rapporti con il Gse, per conto dei loro membri, inclusa la gestione degli incentivi.
Inoltre, il reddito derivante dalla vendita di energia eccedente l'autoconsumo istantaneo, ricevuto dal Gse e attribuito ai partecipanti, è tassato a livello individuale e non della Cer. In conclusione, l’Agenzia delle entrate ha escluso, per le Cer in forma di ente del terzo settore, che la restituzione delle somme ai propri associati possa costituire un aggiramento del principio di divieto di distribuzione degli utili.
Per essere sempre aggiornato consulta la nostra guida sulle comunità energetiche rinnovabili
Pagine correlate
-
GUIDA Comunità energetiche - le regole, le norme
in Nextville (Guide e focus)
-
Risoluzione Agenzia delle entrate 22 luglio 2024, n. 37/E
Trattamento fiscale della ripartizione dei contributi Gse ai membri delle Comunità energetiche (Cer) costituite in forma di enti non commerciali - Articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199