Trattamento fanghi da acque, se autonomo è gestione rifiuti
Milano, 2 settembre 2024 - 09:13

Trattamento fanghi da acque, se autonomo è gestione rifiuti

Un impianto di trattamento fanghi provenienti da un depuratore se realizzato nella stessa area ma autonomo da questo obbedisce alle norme sui rifiuti perché l'attività non rientra nel ciclo produttivo di depurazione.

Ad affermarlo il Consiglio di Stato nella sentenza 22 luglio 2024, n. 6597 che ha dichiarato illegittima l'esclusione del progetto di un Consorzio per la realizzazione di un impianto di essiccazione fanghi del depuratore consortile dai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui alla "Missione 2, Componente 1, Investimento 1.1 – Realizzazione nuovi impianti rifiuti".

Secondo il Ministero dell'ambiente l'impianto per essere finanziato avrebbe dovuto trattare rifiuti (nel caso di specie fanghi) "eteroprodotti", cioè provenienti dall'esterno mentre in questo caso il trattamento deve essere considerato una fase intermedia di lavorazione strettamente integrata al ciclo di produzione del depuratore e quindi, ai sensi dell'articolo 127, Dlgs 152/2006 sottoposta al regime delle acque.

Non è così secondo i Giudici. Il progetto prevede di realizzare un impianto di trattamento rifiuti che, anche se gestisce i fanghi del depuratore che si trova nella stessa area, ha la sua autonomia. L'essicazione dei fanghi del depuratore avviene con un trattamento diverso da quello relativo al processo depurativo dei reflui. Non siamo quindi in una fase intermedia di lavorazione ma alla fine del complesso processo di trattamento depurativo, per cui l'impianto è soggetto alla disciplina dei rifiuti.

Documenti di riferimento