Valutazione ambientale, "screening" a scadenza variabile
Milano, 29 luglio 2024 - 15:43

Valutazione ambientale, "screening" a scadenza variabile

Il provvedimento di verifica che attesta la non assoggettabilità del progetto alla valutazione di impatto ambientale (Via) non ha una durata temporale ma le Regioni possono prevederla.

Queste le conclusioni del Ministero dell'ambiente contenute nella risposta ad interpello 23 luglio 2024, n. 136902 che chiarisce i dubbi posti da una Regione. Pur essendo legati l'uno all'altro, il Dlgs 152/2006 disciplina in modo diverso e autonomo i procedimenti di verifica di assoggettabilità a Via (articolo 19) e di valutazione di impatto ambientale (articolo 23 e seguenti): il Legislatore li considera "due procedimenti autonomi, destinati a concludersi con due distinti provvedimenti, e ciò non solo nella disciplina oggi vigente, ma sin dalle prime formulazioni delle relative discipline".

Pertanto, afferma il Dicastero ambientale, non si può applicare al provvedimento di "screening" per analogia l'articolo 25, comma 5 del Dlgs 152/2006 che prevede una durata di almeno 5 anni per il provvedimento di Via. In mancanza di una previsione normativa espressa il provvedimento con cui si stabilisce che un progetto non va assoggettato a Via non ha una durata temporale, restando costantemente valido. A patto però, dice il Ministero, che non intervengano modifiche sostanziali al progetto o non cambi in modo significativo l'ambiente circostante. In ogni caso, conclude il Mase, le Regioni possono prevedere una durata del provvedimento di "screening ambientale" e una sua proroga di validità.

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